Appalti: condizioni per l’affidamento “in house” di servizi

Nella Sentenza n. 681 del 27 gennaio 2020 del Consiglio di Stato, i Giudici hanno affermato che l’affidamento “in house” di servizi è illegittimo nel caso in cui non ci sia convenienza economica rispetto alla esternalizzazione dello stesso. Il modello “in house providing” riveste infatti carattere eccezionale rispetto all’ordinaria modalità di scelta del contraente ed è possibile solo qualora sussista per l’Amministrazione una reale convenienza rispetto alle condizioni economiche offerte dal mercato. In tale senso anche l’art. 192, comma 2, del Dlgs. n. 50/2016, dispone che, “ai fini dell’affidamento ‘in house’ di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti ‘in house’, avuto riguardo all’oggetto ed al valore della prestazione, dando atto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”.