Assunzione ex art. 110 del Tuel: limiti e vincoli di spesa

Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 233 del 18 novembre 2024

Nella fattispecie in esame, il parere richiesto da un Comune riguarda l’interpretazione coordinata di alcune disposizioni normative in materia di spesa per il personale, con particolare riferimento alla nomina di un Responsabile dell’Area tecnica mediante contratto ex art. 110, comma 1, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel).

In particolare, i quesiti posti riguardano:

–      inclusione dei costi nel calcolo della spesa complessiva per il personale: si chiede se i costi legati al nuovo Responsabile, comprensivi di contratto e trattamento economico, debbano essere considerati nella spesa complessiva per il personale, soggetta ai limiti previsti dall’art. 1, commi 557 e 562, della Legge n. 296/2006, che stabilisce un tetto basato sulla media della spesa del triennio 2011-2013;

–      impatto del salario accessorio sui limiti di spesa: si domanda se il costo del salario accessorio (indennità di posizione e di risultato) previsto per il nuovo Responsabile debba rispettare il tetto fissato dall’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, il quale pone come parametro di riferimento la quota complessiva di salario accessorio dell’anno 2016;

–      inclusione dell’indennità ad personam nei limiti del trattamento accessorio: si richiede di chiarire se l’eventuale indennità ad personam, che la Giunta comunale potrebbe riconoscere al soggetto selezionato, debba essere considerata una spesa accessoria e quindi rientrare nel limite del trattamento accessorio stabilito per il 2016.

La Sezione conferma che i costi legati all’assunzione del Responsabile dell’Area tecnica, inclusi trattamento economico fondamentale e accessorio, devono rispettare i limiti di cui all’art. 1, commi 557 e 562, della Legge n. 296/2006. Tali limiti si basano sulla media della spesa per il personale del triennio 2011-2013, nel rispetto del Principio di equilibrio di bilancio. Il costo del salario accessorio (indennità di posizione e di risultato) incide sui tetti fissati dall’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017, che limita le risorse destinate al trattamento accessorio all’importo complessivo determinato nell’anno 2016. Non è prevista alcuna deroga per i contratti stipulati ex art. 110 del Tuel, che rientrano nel regime vincolistico generale. L’indennità ad personam, concessa per remunerare competenze e qualifiche specifiche, non è considerata parte del trattamento accessorio (indennità di posizione o di risultato). Essa rappresenta una voce autonoma del trattamento economico fondamentale. Pertanto, non rientra nei limiti del trattamento accessorio, ma si somma al costo complessivo per il personale, che deve comunque rispettare i limiti generali di spesa previsti dalla normativa. In conclusione, la spesa per l’assunzione deve rispettare i vincoli generali previsti per la spesa del personale. Gli oneri accessori incidono sui limiti specifici fissati per il trattamento accessorio. L’indennità ad personam è esclusa dai tetti del trattamento accessorio, ma rientra nei limiti generali di spesa per il personale.

La nostra attenzione alla verifica dei contenuti

Gli articoli e i contenuti prodotti dalla nostra redazione sono tutti verificati da esperti del settore. Seguendo una procedura di qualità certificata, i giornalisti della redazione operano a stretto contatto con gli esperti per verificare la correttezza delle informazioni pubblicate. L'obiettivo è quello di fornire a tutti i lettori informazioni verificate e attendibili.