LaCorte dei conti Liguria ha pubblicato ieri sul proprio sito istituzionale la Delibera n. 57 del 24 ottobre 2014, nella quale si esprime in merito a un parere emesso da un Sindaco sui limiti finanziari previsti per la spesa complessiva di personale. In particolare, l’Ente chiede se le spese di personale, nello specifico spese per assunzioni di personale stagionale, possano altresì essere escluse ai fini del conteggio della percentuale di spesa del personale in rapporto al totale della spesa corrente, nonché dell’obbligo di riduzione progressiva della spesa di personale, posto dall’art. 1, comma 557, della Legge n. 296/06. Ad avviso dell’istante, le spese per assunzioni di personale stagionale, effettuate per la gestione del servizio di visita del luogo in questione, dovrebbero essere escluse dal computo complessivo delle spese di personale, essendo interamente coperte da entrate destinata specificamente a quel servizio. Infatti i biglietti di ingresso al complesso turistico assicurano l’integrale copertura delle spese di gestione, sia correnti che per investimenti. L’interpretazione esposta sembra coerente con la recente normativa di cui all’art. 3 del Dl. n. 90/14, convertito con Legge n. 114/14, che introduce un’espressa deroga ai limiti al ricorso del lavoro flessibile per le spese coperte da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell’Unione Europea. Il riferimento alla copertura integrale della spesa, mediante finanziamenti specifici di privati, porta il Comune a ritenere che queste ultime debbano essere portate in detrazione anche rispetto al limite complessivo delle spese di personale. Qualora, infatti, conclude l’istante, la norma dovesse intendersi limitata al solo obiettivo di riduzione previsto per il personale assunto con contratto a tempo determinato, deriverebbe che, per osservare il limite posto alla spesa complessiva per il personale, occorrerebbe licenziare personale di ruolo. La Sezione osserva la sua Delibera n. 47/14, dove il dubbio atteneva alla possibilità di escludere dall’obiettivo di riduzione della spesa per il personale assunto a tempo determinato o con altri rapporti di lavoro flessibile (art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, e successive modifiche e integrazioni, da ultimo aventi fonte del Dl. n. 90/14, convertito con Legge n. 114/14) la quota di spesa interamente finanziata dalle entrate derivanti dalla gestione di un servizio assunto in convenzione dal Ministero per i Beni culturali. Nella Delibera n. 47, la Sezione ha richiamato, la pronuncia delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 7/11, che, seppure riferita al differente limite di spesa per incarichi di studio e consulenza (oggetto di similare limitazione nell’art. 6 del Dl. n. 78/10), ha affermato come debbano escludersi dal computo gli oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati. Infatti, le Sezioni riunite della Corte hanno rinvenuto la ratio dell’indicata disposizione di legge non tanto nella riduzione tout court delle spese connesse a studi e incarichi di consulenza, quanto nella necessità, mediante quest’ultima, di conseguire risparmi sul bilancio del singolo Ente. Ove tale motivazione venga meno, come nel caso delle spese autofinanziate, non vi sarebbe necessità di conseguire lo specifico obiettivo di riduzione. Tuttavia, nella Delibera n. 47 la Sezione fornisce implicita risposta anche al dubbio interpretativo posto con il presente parere. Infatti nelle motivazioni la Sezione ha sottolineato come il medesimo principio risulta affermato, con riferimento ai limiti posti alla spesa complessiva per il personale dall’art. 1, comma 557 della Legge n. 296/06. Infine la Sezione ribadisce che per poter beneficiare dell’esclusione suddetta, il Comune in questione deve adottare specifica contabilità separata, che permetta di evidenziare in maniera chiara le entrate riscosse in conseguenza dell’erogazione del servizio assunto in convenzione dal Ministero (al netto di eventuali spese connesse a tale riscossione) ed i relativi costi (al lordo degli oneri fiscali previdenziali, assicurativi e degli altri eventualmente previsti dalla legge).