Il 2 febbraio 2023 si è riunito il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, sotto la Presidenza del Presidente, Giorgia Meloni, come riporta il Comunicato-stampa n. 19 diramato il giorno stesso dalla Presidenza del Consiglio.
Come riporta il Comunicato, l’Esecutivo, su proposta del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, ha approvato un Disegno di legge che reca disposizioni per l’attuazione dell’Autonomia differenziata delle Regioni a Statuto ordinario.
Il testo definisce i “Principi generali per l’attribuzione alle Regioni a Statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” e delle “relative modalità procedurali di approvazione delle Intese fra lo Stato e una Regione”.
Si riportano di seguito i punti cardine del Disegno di legge.
Il procedimento di approvazione delle Intese tra Stato e Regioni e la loro durata
In merito al procedimento di approvazione delle “Intese”, il Ddl. stabilisce che la richiesta deve essere deliberata dalla Regione interessata e trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie. Quest’ultimo, acquisita la valutazione dei Ministri competenti per materia e del Ministro dell’Economia e delle Finanze entro i successivi 30 giorni, avvia il negoziato con la Regione interessata. Lo Schema d’Intesa preliminare tra Stato e Regione, corredato di una Relazione tecnica, è approvato dal Consiglio dei Ministri e trasmesso alla Conferenza Unificata per un parere da rendere entro 30 giorni. Trascorso tale termine viene comunque trasmesso alle Camere per l’esame da parte dei competenti Organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi Regolamenti, entro 60 giorni. Il Presidente del Consiglio o il Ministro predispongono lo Schema di Intesa definitivo, ove necessario al termine di un ulteriore negoziato. Lo Schema è trasmesso alla Regione interessata per l’approvazione. Entro 30 giorni dalla comunicazione dell’approvazione da parte della Regione, lo Schema d’Intesa definitivo, corredato di una Relazione tecnica, è deliberato dal Consiglio dei Ministri insieme a un Disegno di legge di approvazione da presentare alle Camere. L’Intesa è immediatamente sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Giunta regionale. Ai sensi dell’art. 116, comma 3, della Costituzione, per l’approvazione definitiva del Disegno di legge, a cui l’Intesa è allegata, è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.
Nelle Intese sarà specificata anche la durata delle stesse, che comunque non potrà superare i 10 anni. L’Intesa può essere modificata su iniziativa dello Stato o della Regione e può prevedere i casi e le modalità con cui lo Stato o la Regione possono chiederne la cessazione, da deliberare con Legge a maggioranza assoluta delle Camere. Alla scadenza del termine, l’Intesa si intende rinnovata per un uguale periodo, salvo diversa volontà dello Stato o della Regione, manifestata almeno un anno prima della scadenza.
Le materie e gli ambiti in cui si possono siglare le Intese tra Stato e Regioni
Le materie sulle quali potranno essere raggiunte le Intese tra lo Stato e le Regioni a Statuto ordinario per l’attribuzione, alle Regioni stesse, di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono elencate all’art. 117 della Costituzione. Si tratta prevalentemente delle materie relative alla legislazione concorrente.
I “livelli essenziali delle prestazioni”
Il Provvedimento stabilisce che l’attribuzione di nuove funzioni relative ai “diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” è consentita subordinatamente alla determinazione dei “livelli essenziali delle prestazioni” (“lep”) da parte della Cabina di regia istituita dalla “Legge di bilancio 2023”.
Il finanziamento dei “lep” sulla base dei relativi costi e fabbisogni standard sarà attuato nel rispetto degli equilibri di bilancio e dell’art. 17 della “Legge di contabilità e finanza pubblica” (Legge n. 196/2009). Qualora dalla determinazione dei “lep” derivino nuovi o maggiori oneri a carico della Finanza pubblica, si potrà procedere al trasferimento delle funzioni solo successivamente ai Provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie coerenti con gli obiettivi programmati di Finanza pubblica.
Qualora, successivamente alla data di entrata in vigore della Legge di approvazione dell’Intesa, siano modificati i “lep” con il relativo finanziamento o ne siano determinati ulteriori, la Regione interessata sarà tenuta alla loro osservanza, subordinatamente alla revisione delle relative risorse. Il Governo o la Regione potranno, anche congiuntamente, disporre verifiche su specifici profili sul raggiungimento dei “livelli essenziali delle prestazioni”.
Il trasferimento delle funzioni non riferibili ai “lep”, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, potrà essere effettuato fin dalla data di entrata in vigore delle Intese, nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente.
Le risorse e le garanzie su coesione e perequazione tra le Regioni
Il Ddl. stabilisce che l’attribuzione delle risorse corrispondenti alle funzioni oggetto di conferimento sarà determinata da una Commissione paritetica Stato-Regione, che procederà annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti per ogni regione dall’esercizio delle funzioni e dall’erogazione dei servizi connessi all’autonomia, in coerenza con gli obiettivi programmatici di Finanza pubblica e, comunque, garantendo l’equilibrio di bilancio.
Il finanziamento delle funzioni attribuite avverrà attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più Tributi erariali a livello regionale, con modalità definite dall’Intesa. Le funzioni trasferite alla Regione potranno essere da questa attribuite a Comuni, Province e Città metropolitane, insieme con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie. Le Intese, in ogni caso, non potranno pregiudicare l’entità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni. Inoltre, sarà garantita l’invarianza finanziaria del “Fondo perequativo” e delle altre iniziative previste dall’art. 119 della Costituzione per promuovere lo Sviluppo economico, la Coesione e la Solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona. Allo scopo di rafforzare tali iniziative e di garantire un utilizzo più razionale, efficace ed efficiente delle risorse ad esse destinate, il Ddl. prevede l’unificazione delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie di finanziamento statale di conto capitale, la semplificazione e l’uniformazione delle procedure di accesso, di destinazione territoriale, di spesa e di rendicontazione. Saranno garantiti gli specifici vincoli di destinazione e la programmazione già in corso alla data di entrata in vigore delle nuove norme.