Bilancio: il punto della Corte sulla possibilità per un Comune di erogare contributi per la ristrutturazione di beni della Parrocchia

Nella Delibera n. 262 del 17 ottobre scorso della Corte dei conti Lombardia un Sindaco chiede di conoscere se sia ammissibile l’erogazione di un contributo a fondo perso di Euro 70.000 in favore della locale parrocchia per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione degli spogliatoi dell’oratorio di proprietà parrocchiale. Nello specifico quindi viene chiesto di stabilire se ed entro quali limiti un Comune possa finanziare soggetti privati per lo svolgimento di determinate attività. La Sezione afferma che in base alle norme e ai principi della contabilità pubblica, non è rinvenibile alcuna disposizione che impedisca all’Ente Locale di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, ove queste siano necessarie per conseguire i propri fini istituzionali. Ogniqualvolta tuttavia un Ente Locale, al pari di ogni altro Ente pubblico, ricorre a soggetti privati per raggiungere i propri fini e, conseguentemente, riconosce loro benefici di natura patrimoniale, le cautele debbono essere maggiori, anche al fine di garantire l’applicazione dei principi di buon andamento, di parità di trattamento e di non discriminazione che debbono caratterizzare l’attività amministrativa. Il finanziamento concesso a privati, in particolare, deve essere tale da non incorrere nel divieto di spese per sponsorizzazioni previsto dall’art. 6, comma 9, del Dl. n. 78/10. Ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione pubblica, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione è la relativa funzione. La spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza dell’Ente pubblico, così da promuoverne l’immagine. Invece non si configura quale sponsorizzazione il sostegno d’iniziative di un soggetto terzo, riconducibili ai fini istituzionali dello stesso Ente pubblico. Dunque l’attività che rientra nelle competenze dell’Ente Locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province costituisce una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell’immagine dell’Amministrazione. Questo profilo, come detto, idoneo ad escludere la concessione di contributi dal divieto di spese per sponsorizzazioni, deve essere indicato dall’Ente Locale in modo inequivoco nella motivazione del provvedimento. Inoltre l’Amministrazione è tenuta ad evidenziare i presupposti di fatto e il percorso logico alla base dell’erogazione a sostegno dell’attività svolta dal destinatario del contributo, nonché il rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità delle modalità prescelte di resa del servizio. In ogni caso, l’eventuale attribuzione deve risultare conforme al principio di congruità della spesa mediante una valutazione comparativa degli interessi complessivi dell’Ente Locale. Il Comune potrà avvalersi delle predette indicazioni per l’adozione degli atti di esclusiva competenza rispetto alla fattispecie concreta descritta nella richiesta di parere.