Tar Sicilia, Sentenza n. 2381 del 22 luglio 2025
Una Società ha impugnato l’assegnazione di un appalto per la gestione di un “Servizio ambientale”, sostenendo che l’aggiudicataria avrebbe presentato un’offerta incompleta, priva del Piano che descrive come avrebbe riassorbito il personale già impiegato nel Servizio precedente, come richiesto dalla cosiddetta “clausola sociale” prevista dall’art. 57 del Dlgs. n. 36/2023.
Secondo la Società ricorrente, questo documento avrebbe dovuto essere incluso subito nell’Offerta tecnica, in base a quanto previsto anche dall’art. 18 del Disciplinare di gara, e la sua mancanza avrebbe dovuto determinare l’esclusione automatica. Inoltre, riteneva che l’espressione “se del caso” presente nel Disciplinare fosse un errore materiale.
I Giudici però hanno ritenuto infondato il ricorso, chiarendo che la clausola del Disciplinare non imponeva l’esclusione automatica in caso di mancanza del Piano e che proprio l’espressione contestata (“se del caso”) dimostrava l’intenzione di lasciare spazio al “soccorso istruttorio”, previsto dall’art. 101, comma 1, lett. b), e disciplinato dall’art. 102 dello stesso Dlgs. n. 36/2023, che consente di completare o chiarire la documentazione presentata. I Giudici hanno inoltre richiamato un orientamento giurisprudenziale secondo cui l’obbligo a rispettare la “clausola sociale” implica solo che l’operatore economico si impegni in sede di partecipazione, senza che ciò comporti necessariamente la presentazione immediata di un piano dettagliato, che può essere richiesto successivamente. Di conseguenza, l’Amministrazione ha agito correttamente accettando l’integrazione tardiva dell’Offerta.
I Giudici hanno anche osservato che, se la Società riteneva errata o ambigua la clausola del Disciplinare, avrebbe dovuto contestarla prima della scadenza della Gara, come prevede la giurisprudenza consolidata. Pertanto, il ricorso è stato respinto.




