Co.co.co e prestazioni di lavoro autonomo occasionale e professionale: definite le nuove aliquote per la gestione separata Inps

L’Inps, con la Circolare n. 25 dell’11 febbraio 2022, ha comunicato le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995.

Ricordiamo che l’art. 1, comma 398, della Legge n. 178/2020 ha previsto per l’anno 2022 l’aumento dell’aliquota di cui all’art. 59, comma 16, della Legge n. 449/1997, per i soggetti che producono reddito da lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 1, del Dpr. n. 917/1986.

La Legge n. 234/2021, al comma 223 dell’art. 1, ha previsto un aumento dell’aliquota di finanziamento della prestazione Dis-Coll. A decorrere dal 1° gennaio 2022 è dovuta un’aliquota contributiva aggiuntiva pari all’1,31% in sostituzione della precedente aliquota pari allo 0,51% stabilita al comma 15-bis dell’art. 15 del Dlgs. n. 22/2015, così come modificato dall’art. 7 della Legge n. 81/2017.

Sono interessati dalla modifica delle aliquote contributive i soggetti i cui compensi derivano da:

  • uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica (art. 50, comma 1, lett. c-bis), del Dpr. n. 917/1986-Tuir) anche se tali soggetti non sono beneficiari della relativa prestazione;
  • rapporti di collaborazioni coordinate e continuative;
  • dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.

Ne consegue che continuano a restare esclusi dall’applicazione dell’aliquota contributiva di finanziamento della prestazione Dis-Coll i compensi corrisposti come:

  • componenti di commissioni e collegi;
  • amministratori di Enti Locali (Dm. 25 maggio 2001);
  • venditori porta a porta;
  • attività di lavoro autonomo occasionale (art. 44 del Dl. n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla Legge n. 326/2003);
  • associati in partecipazione (non ancora cessati);
  • medici in formazione specialistica.

Si rinvia alla lettura della Circolare anche per la verifica dei nuovi massimali e minimali ed alla Tabella contenuta in calce al nostro scadenzario, presente su questo e su ogni numero di Entilocalinews.