Delibera n. 290 del 23 luglio 2025
Una Società, arrivata seconda in una gara per la concessione dei servizi di foresteria, bar e ristorazione presso un Circolo Unificato e un Comando Militare, ha contestato l’aggiudicazione a favore della prima classificata, sostenendo che quest’ultima avrebbe dovuto essere esclusa per varie omissioni nelle dichiarazioni obbligatorie: rispetto dei criteri ambientali minimi, indicazione dei costi di manodopera e sicurezza, dichiarazioni previste dalla Legge n. 68/1999 sul lavoro dei disabili e sulla parità di genere. L’Anac ha chiarito che la mancata dichiarazione sui Cam non giustifica l’esclusione, perché il bando non prevedeva espressamente tale obbligo. Resta però compito della Stazione appaltante vigilare sul rispetto dei Cam in fase di esecuzione. Quanto ai costi di manodopera e sicurezza, la regola generale impone di indicarli a pena di esclusione, ma in questo caso non era stato predisposto alcun modulo che lo consentisse, perciò è corretto che la Stazione appaltante li abbia acquisiti tramite soccorso istruttorio. Infine, per le altre contestazioni, l’Autorità ha rilevato che la Società aggiudicataria aveva presentato regolari dichiarazioni, quindi non sussistevano motivi di esclusione. In conclusione, l’Anac ha affermato che non vi sono irregolarità tali da invalidare l’aggiudicazione: le dichiarazioni contestate non erano richieste in modo vincolante oppure potevano essere regolarizzate senza escludere l’operatore.







