Delibera n. 292 del 23 luglio 2025
La vicenda riguarda una concessione di servizi di un Comune, il cui valore stimato era pari a circa 138.000 euro. L’avviso pubblico prevedeva, tra i requisiti di partecipazione, che gli operatori economici dimostrassero di aver realizzato, nel triennio 2021-2023, un valore medio della produzione di almeno 3 milioni di euro. Un operatore ha contestato questa clausola, ritenendola eccessiva e contraria all’art. 100, comma 11, del Dlgs. n. 36/2023, che per gli appalti limita la richiesta di fatturato specifico a non più del doppio del valore dell’appalto. Il Comune ha difeso la propria scelta sostenendo che tale norma non si applica alle concessioni e che la clausola era giustificata dall’esigenza di selezionare soggetti finanziariamente solidi. L’Anac ha chiarito che, sebbene l’art. 100, comma 11, si applichi espressamente solo agli appalti e non alle concessioni, valgono comunque i principi generali del Codice dei contratti pubblici (art. 3 e art. 10, comma 3, del Dlgs. n. 36/2023) e della Direttiva 2014/23/UE sulle concessioni, che impongono proporzionalità e favor partecipationis. Di conseguenza, il requisito di un fatturato pari a 3 milioni di euro risulta del tutto sproporzionato rispetto al valore effettivo della concessione (138.000 euro). Inoltre, l’Autorità ha rilevato che il Comune ha stimato in maniera incompleta il valore della concessione, calcolandolo solo sul canone da versare e non sull’intero fatturato generato dalla gestione, come invece richiesto dall’art. 179 del Dlgs. n. 36/2023 e dalla giurisprudenza. Pertanto, l’Anac afferma che la clausola relativa al requisito economico è illegittima perché sproporzionata e invita la Stazione appaltante a rideterminare correttamente sia il valore della concessione, sia il relativo requisito di fatturato, in modo da rispettare i principi di proporzionalità, concorrenza e massima partecipazione.







