Nella Sentenza n. 5460 del 15 settembre 2020 del Consiglio di Stato, la questione controversa riguarda il requisito del titolo di studio per la partecipazione ad un concorso pubblico. I Giudici hanno affermato che l’equipollenza tra titoli di studio sussiste solo se espressamente prevista da un atto normativo e non può essere desunta in modo implicito o facendo riferimento al criterio analogico. Ove il bando richieda per la partecipazione ad una procedura evidenziale (concorso pubblico o procedura di gara) il possesso di un determinato titolo di studio o di uno ad esso equipollente, la determinazione dello stesso deve essere intesa in senso tassativo, con riferimento alla valutazione di equipollenza formulata da un atto normativo, e non può essere integrata da valutazioni di tipo sostanziale compiute ex post dall’Amministrazione. Inoltre, i Giudici hanno ritenuto che non fosse applicabile al caso di specie (concorso pubblico per l’accesso ad un pubblico impiego e non una prova idoneativa), il Principio della c.d. “sanatoria legale” di cui all’art. 4, comma 2-bis, del Dl. n. 115/2005, convertito in legge n. 168/2005.