Concorsi: equipollenza tra titoli di studio sussiste solo se espressamente prevista da un atto normativo

Nella Sentenza n. 5460 del 15 settembre 2020 del Consiglio di Stato, la questione controversa riguarda il requisito del titolo di studio per la partecipazione ad un concorso pubblico. I Giudici hanno affermato che l’equipollenza tra titoli di studio sussiste solo se espressamente prevista da un atto normativo e non può essere desunta in modo implicito o facendo riferimento al criterio analogico. Ove il bando richieda per la partecipazione ad una procedura evidenziale (concorso pubblico o procedura di gara) il possesso di un determinato titolo di studio o di uno ad esso equipollente, la determinazione dello stesso deve essere intesa in senso tassativo, con riferimento alla valutazione di equipollenza formulata da un atto normativo, e non può essere integrata da valutazioni di tipo sostanziale compiute ex post dall’Amministrazione. Inoltre, i Giudici hanno ritenuto che non fosse applicabile al caso di specie (concorso pubblico per l’accesso ad un pubblico impiego e non una prova idoneativa), il Principio della c.d. “sanatoria legale” di cui all’art. 4, comma 2-bis, del Dl. n. 115/2005, convertito in legge n. 168/2005.