Corte dei conti Autonomie, Delibera n. 3 del 23 gennaio 2025
Nella fattispecie in esame, la questione controversa posta dal Sindaco di un Comune, riguarda l’interpretazione e l’applicazione della riduzione del 10% sui gettoni di presenza dei Consiglieri comunali, prevista dall’art. 1, comma 54, della Legge n. 266/2005 (Legge finanziaria 2006).
Il dubbio nasce dal fatto che la Delibera n. 11/2023 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha escluso la natura strutturale del taglio del 10% per le indennità, ma non ha espressamente menzionato i gettoni di presenza. Il Comune chiede quindi se tale riduzione sia ancora applicabile o se, al contrario, debba ritenersi superata anche per i gettoni di presenza, sottolineando che sarebbe illogico applicare il taglio solo a questi ultimi e non alle altre indennità.
La Corte dei conti Lazio ha stabilito che il principio di diritto enunciato dalla Sezione delle Autonomie con la Delibera n. 11/2023, relativo all’esclusione della riduzione del 10% per le indennità di funzione degli amministratori locali, non è applicabile ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali. La decisione si basa sulla differenza tra le due tipologie di emolumenti: le indennità di funzione sono fisse e collegate alla carica, mentre i gettoni di presenza sono variabili poiché dipendono dall’effettiva partecipazione alle sedute. La Legge n. 234/2021 ha modificato esclusivamente le indennità di funzione, senza intervenire sulla disciplina dei gettoni di presenza, per cui la riduzione del 10% prevista dalla Legge n. 266/2005 rimane in vigore per questi ultimi. L’aumento delle indennità di funzione ha avuto solo un effetto indiretto sui gettoni, incidendo sul tetto massimo percepibile dai consiglieri, che è fissato a un quarto dell’indennità del Sindaco.
Pertanto, la Sezione ha enunciato il Principio di diritto secondo cui il taglio del 10% continua ad applicarsi ai gettoni di presenza, e la Sezione Lazio dovrà attenersi a questa interpretazione.