La sentenza del Consiglio di Stato, sez.V, 22 ottobre 2018, n. 6026, sul carattere non vincolante delle linee guida Anac.
Le linee guida Anac (le quali traggono la propria fonte di legittimazione nella generale previsione di cui al c. 2 dell’art. 213 del nuovo ‘Codice dei contratti’ d.lgs n. 50/2016) non sono vincolanti, in quanto esse non risultano idonee a rappresentare parametro di legittimità delle determinazioni adottate dalle singole stazioni appaltanti nella fissazione delle regole di gara. Nel caso di specie, le linee guida in questione, quindi, lungi dal fissare regole di carattere prescrittivo, si atteggiano soltanto quale strumento di “regolazione flessibile”, in quanto tale volto all’incremento “dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti”. Il testo in parola risulta ricognitivo di princìpi di carattere generale, ivi compreso quello della lata discrezionalità che caratterizza le scelte dell’amministrazione in punto di individuazione degli elementi di valutazione delle offerte. Sulla base di orientamenti più che consolidati, tuttavia, tali scelte non possano essere censurate in giudizio se non in caso di palesi profili di irragionevolezza e abnormità.
Pubblicato il 22/10/2018
N. 06026/2018REG.PROV.COLL.
N. 03016/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3016 del 2018, proposto dalla Siram S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci, con domicilio eletto presso lo studio Legale Cancrini &Partners in Roma, piazza San Bernardo, 101
contro
R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giampaolo Rossi, Francesco Rossi e Sergio Coccia, con domicilio eletto presso lo studio Sergio Coccia in Roma, via Vittorio Veneto, 108
nei confronti
Apleona Hsg S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Calegari e Andrea Callea, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Callea in Roma, via Cesare Beccaria, 88
per la riforma della sentenza del T.A.R. del Friuli Venezia Giulia, Sezione I, n. 3/2018
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Apleona Hsg S.p.A. e della R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2018 il Cons. Claudio Contessa e uditi per le parti gli avvocati Vagnucci, Coccia, Rossi Francesco e Callea;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
FATTO
Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. del Friuli Venezia Giulia e recante il n. 249/2017, la società Siram S.p.a. impugnava l’aggiudicazione definitiva del lotto 13 della procedura ristretta per l’affidamento dell’appalto dei “Lavori di manutenzione dei fabbricati ferroviari, non interferenti con l’esercizio ferroviario; attività di conduzione e manutenzione degli impianti di riscaldamento e traslo-elevatori. Numero di riferimento: DAC0.2016.0016”, disposta dalla società R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. in favore del R.T.I. composto da Apleona Hsg S.pa. (già Bilfinger Sielv Facility Managment s.p.a.), con Riam Ascensori S.r.l., secondo il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa.
La ricorrente chiedeva anche la reintegrazione in forma specifica e la conseguente declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e si riservava di chiedere il risarcimento per equivalente monetario qualora risultasse impossibile la reintegrazione in forma specifica.
Con il ricorso in parola si censurava l’illegittimità sia dell’aggiudicazione (per errori concernenti la valutazione della propria offerta tecnica) sia dell’intera procedura di gara per violazione dei principi buon andamento e imparzialità, violazione e/o falsa applicazione del decreto legislativo n. 50 del 2016 ed eccesso di potere.
Con sentenza n. 3/2018, il T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia rigettava il ricorso.
Tale decisione veniva impugnata dalla società Siram S.p.a., la quale chiedeva l’annullamento previa adozione delle misure cautelari della sentenza alla stregua dei seguenti motivi:
A) errores in iudicando per non avere accertato l’illegittimità dell’aggiudicazione resa in violazione dei principi ordinamentali buon andamento e imparzialità, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 95, co. 2 e 6 del d.lgs. n. 50/2016 oltreché con eccesso di potere sotto i profili del difetto di presupposto e del travisamento dei fatti;
B) errores in iudicando per non avere accertato l’integrale illegittimità della procedura di gara svolta in violazione dei principi ordinamentali di buon andamento e imparzialità, in violazione e/o falsa applicazione degli artt. 95, co. 2 e 6, e 133 del d.lgs. n. 50/2016 e governata con eccesso di potere sotto i profili del difetto di presupposto, del travisamento dei fatti e dello sviamento.
Si è costituita nel giudizio di appello R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. la quale ha concluso per il rigetto dell’appello.
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