È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2026, la Legge 13 febbraio 2026, n. 18, di conversione del Decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, recante “Disposizioni urgenti per le Consultazioni elettorali e referendarie del 2026”.
Il testo, in vigore dal 13 febbraio 2026, contiene alcune modifiche e integrazioni introdotte in sede di conversione.
Il Provvedimento interviene principalmente su:
- modalità e orari delle votazioni;
- compensi dei Componenti dei Seggi;
- regole per l’abbinamento tra diverse consultazioni;
- validità delle Elezioni nei piccoli Comuni con una sola Lista.
Orari di votazione e compensi ai seggi
L’art. 1 del Decreto stabilisce, in deroga alla disciplina ordinaria, che le operazioni di voto per le Consultazioni del 2026 si svolgano:
- domenica, dalle ore 7 alle ore 23;
- lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.
Il prolungamento delle operazioni comporta un adeguamento dei compensi per i Componenti degli Uffici elettorali di Sezione e dei Seggi speciali. Gli onorari forfettari previsti dalla Legge n. 70/1980 sono infatti aumentati del 15%, fermo restando il regime delle maggiorazioni in caso di più Consultazioni abbinate.
Abbinamento tra Consultazioni: le regole operative
Il Decreto disciplina anche le modalità di svolgimento e scrutinio in caso di contemporaneo svolgimento di diverse Consultazioni:
- Referendum ed Elezioni suppletive: si applicano le regole delle Elezioni politiche suppletive per gli adempimenti Comuni; lo scrutinio avviene prima per il Referendum e poi per le suppletive;
- Elezioni suppletive e amministrative: prima lo scrutinio delle suppletive, poi quello delle amministrative; lo scrutinio circoscrizionale è rinviato al martedì.
Le novità introdotte in sede di conversione
È stato introdotto all’art. 1 il comma 4-bis, che disciplina il caso di contemporaneo svolgimento di:
- Referendum costituzionale ex art. 138 della Costituzione;
- Elezioni amministrative.
La norma stabilisce che:
- la composizione degli Uffici elettorali di Sezione segue la normativa delle Elezioni amministrative;
- i compensi dei Componenti restano quelli previsti per i Referendum;
- lo scrutinio avviene prima per il Referendum e poi per le Amministrative, senza interruzioni.
Si tratta di una disposizione aggiunta in sede di conversione per colmare un vuoto regolatorio sul coordinamento tra le 2 Consultazioni.
Nuovo art. 1-bis: validità delle Elezioni nei Comuni fino a 15.000 abitanti
La Legge di conversione ha introdotto anche un nuovo art. 1-bis, con una disciplina speciale limitata all’anno 2026. La norma riguarda le Elezioni comunali nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti nel caso in cui sia ammessa e votata una sola Lista.
In deroga all’art. 71, comma 10, del Tuel:
- la Lista unica risulta eletta se ottiene almeno il 50% dei voti validi;
- e se ha votato almeno il 40% degli Elettori iscritti.
Per il calcolo del quorum dei votanti non si considerano gli Elettori iscritti ad “Aire” che non abbiano votato. Se le soglie non sono raggiunte, l’Elezione è dichiarata nulla.
La disposizione ha carattere temporaneo e si applica esclusivamente alle Consultazioni del 2026.
Copertura finanziaria
Si prevede un incremento del “Fondo per le spese elettorali” di 6.117.690 Euro per il 2026, destinati a coprire i maggiori oneri derivanti dall’estensione delle operazioni di voto e dalle altre misure organizzative.




