Contabilizzazione dei contributi a rendicontazione

Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 92 del 9 aprile 2024

Nella casistica in analisi, la questione controversa riguarda la corretta contabilizzazione dei contributi a rendicontazione.

La Sezione rileva l’uso improprio del “Fondo pluriennale vincolato” per la gestione delle spese correlate. Nei contributi a rendicontazione, infatti, le entrate devono essere registrate solo dopo che le spese (con esse finanziate) sono state effettuate, o, come si dice comunemente, è la spesa a determinare/guidare le entrate. Di conseguenza, per i contributi a rendicontazione pluriennale, le entrate non possono generalmente essere attribuite a esercizi precedenti alla realizzazione della spesa o essere interamente imputate all’esercizio dell’assegnazione del contributo.

La Sezione chiarisce che il Principio contabile generale della competenza finanziaria e il Principio applicato alla contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 del Dlgs. n. 118/2011) continuano a regolamentare i contributi a rendicontazione, inclusi quelli per investimenti finanziati dal “Pnrr” e dal “Pnc”. Secondo il punto 3.6, lett. c), di tali Principi, gli accertamenti delle entrate derivanti da contributi a rendicontazione devono essere imputati agli esercizi in cui si prevede che siano esigibili, il che avviene necessariamente in correlazione con il pagamento degli stati di avanzamento.

La registrazione simultanea delle entrate e delle spese relative a contributi per investimenti a rendicontazione pluriennale nello stesso esercizio del provvedimento amministrativo di assegnazione e la loro conservazione a residuo al 31 dicembre non è conforme alle disposizioni del Principio contabile. Inoltre, l’uso del “Fpv” per la gestione delle spese pluriennali relative ai finanziamenti a rendicontazione non è conforme alle pertinenti regole contabili.

Le recenti Pronunce della Corte dei conti chiariscono che per attivare il “Fpv”, secondo i punti 5.4 e seguenti del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, è necessaria la previa acquisizione delle risorse (non quindi acquisizione delle risorse a rendicontazione); in altre parole, l’uso del “Fpv” presuppone che l’entrata preceda la spesa, mentre per i contributi a rendicontazione l’entrata segue la spesa. Da qui l’inconciliabilità tra i 2 istituti.

Il Cronoprogramma del Progetto di investimento è il parametro di riferimento per la corretta imputazione delle entrate e delle spese per contributi a rendicontazione pluriennale; in altre parole, il Cronoprogramma tecnico definisce il Cronoprogramma finanziario: gli impegni di spesa devono essere imputati agli esercizi in cui si prevede che maturino gli stati di avanzamento secondo il Cronoprogramma del Progetto di investimento, e gli accertamenti delle entrate devono essere imputati agli esercizi in cui si prevede di rendicontare la spesa sostenuta all’amministrazione erogante, secondo le modalità previste dalla Delibera formale di assegnazione o riparto del contributo.

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