Contenzioso: ammissibili gli atti prodotti in ritardo se il contribuente era assente per motivi lavorativi

Nella Sentenza n. 24995 del 19 novembre 2014 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità osservano che l’art. 32, del Dpr. n. 600/73, in forza del quale la Ctr ha affermato l’inutilizzabilità in giudizio degli atti e documenti che non erano stati tempestivamente esibiti in ottemperanza agli inviti dell’ufficio, costituisce disposizione che deroga ai principi di cui agli artt. 24 e 53, della Costituzione. Per questo motivo la disposizione citata deve essere applicata in modo da non comprimere il diritto alla difesa e non obbligare il contribuente a pagamenti non dovuti.

Al fine della mancata considerazione dei documenti presentati in ritardo rileva il comportamento del contribuente che deve apparire idoneo a far dubitare della genuinità di documenti che affiorano soltanto in seguito. Il comportamento tenuto deve, inoltre, apparire meritevole di sanzione per la violazione dell’obbligo di leale collaborazione con il fisco.

In termine “invito”, contenuto nella norma, deve essere interpretato in maniera rigorosa poiché occorre che quest’ultimo sia specifico e puntuale, oltre che accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza.

Nella fattispecie in esame la Sentenza della Ctr non appare conforme a tali principi interpretativi poiché ha affermato la generale applicabilità della sanzione di inutilizzabilità della documentazione in sede contenziosa ex art. 32, del Dpr. n. 600/73, senza precisare se l’Amministrazione avesse fatto specifica e puntuale richiesta di determinati documenti.

Nel caso di specie non risulta adeguatamente valutata la circostanza che il contribuente, al momento della ricezione dell’invito, fosse assente dalla propria abitazione per ragioni di lavoro.

In ogni caso le circostanze dedotte dal contribuente in ordine alla contitolarità dei beni erano evidentemente desumibili dagli stessi atti in possesso dell’ufficio, e posti a base dell’accertamento ex art. 38, del Dpr. n. 600/73, effettuato a suo carico. Pertanto, al momento della ricezione dell’invito di produrre notizie, dati e documenti ex art. 32, del Dpr. n. 600/73, l’assenza dalla propria abitazione per ragioni di lavoro costituisce una valida ragione per escludere il carattere doloso della mancata presentazione dei documenti da parte del contribuente.