Contenzioso tributario: incentivabile solo l’attività di rappresentanza in giudizio

Corte dei conti Emilia Romagna, Delibera n. 138 del 16 dicembre 2024

Nella questione in esame, un Comune ha richiesto un parere sulla possibilità di riconoscere incentivi economici, derivanti dalla condanna della controparte alle spese di giudizio su sentenze passate in giudicato, anche a dipendenti che, pur non incaricati delle funzioni di rappresentanza dell’Ente in giudizio, svolgono attività amministrative di supporto.

La Sezione ha esaminato il quadro normativo e giurisprudenziale, con particolare riferimento all’art. 15, comma 2-sexies, del Dlgs. n. 546/1992, e alla Deliberazione n. 18/2024 della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti. Tale analisi ha chiarito che gli incentivi in questione costituiscono risorse “ad personam etero finanziate”, direttamente correlate al ruolo del Dirigente o Funzionario incaricato di rappresentare l’Ente in giudizio. La normativa prevede esplicitamente che tali incentivi siano destinati esclusivamente al personale che ha partecipato direttamente al contenzioso legale in qualità di rappresentante dell’Ente.

Non è prevista, invece, l’estensione degli incentivi a dipendenti che svolgano attività di supporto amministrativo senza funzioni di rappresentanza legale. Questa limitazione trova conferma anche nell’orientamento legislativo. Ad esempio, nei casi di incentivi Imu/Tari disciplinati dall’art. 1, comma 1091, della Legge n. 145/2018, il Legislatore ha esplicitamente incluso il personale impiegato nel raggiungimento di specifici obiettivi, evidenziando la necessità di un’indicazione normativa chiara e specifica per prevedere estensioni di tali benefici. In mancanza di un’analoga disposizione per il caso in esame, non è possibile includere nei benefici economici il personale che svolge solo attività di supporto. In conclusione, la Sezione ha ribadito che i compensi previsti dall’art. 15, comma 2-sexies, del Dlgs. n. 546/1992, sono destinati esclusivamente a remunerare i Dirigenti o Funzionari che rappresentano l’Ente in giudizio. Non possono essere estesi ad altri dipendenti, poiché il Legislatore ha chiaramente previsto l’applicazione dei compensi solo per chi svolge attività di assistenza legale diretta, senza alcuna correlazione con ulteriori funzioni.

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