L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello n. 411 del 16 giugno 2021, ha fornito chiarimenti in ordine al regime fiscale cui assoggettare i contributi erogati a sostegno dello Spettacolo, in base all’art. 10-bis del Dl. n. 137/2020. Nella fattispecie, il riferimento è al contributo ministeriale assegnato al Teatro Stabile con Decreto n. 1970/2020 della Direzione generale Spettacolo del Ministero.
In relazione al regime fiscale applicabile a tale emolumento, l’Agenzia ha ricordato che l’art. 10-bis citato ha previsto che “i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’ e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle Imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir, di cui al Dpr. n. 917/1986”.
Con tale disposizione dunque il Legislatore, al fine di contrastare gli effetti negativi conseguenti dall’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, ha riconosciuto ai contributi di “qualsiasi natura” e “diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza” erogati, in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica “Covid-19”, “da chiunque” e “indipendentemente dalle modalità di fruizione”, ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, il regime esentativo previsto espressamente per talune tipologie di aiuti economici (di cui all’art. 27 del Decreto “Cura Italia” e all’art. 25 Decreto “Rilancio”).
Ciò posto, l’Agenzia ha ritenuto che il contributo erogato al Teatro Stabile istante ai sensi del citato Decreto n. 1970/2020 rispetti i requisiti richiesti dal Legislatore con il riportato art. 10-bis del Decreto “Ristori” e, conseguentemente, non rilevi fiscalmente. Al riguardo, l’Agenzia ha precisato che nella fattispecie in esame non osta all’applicazione del regime esentativo la circostanza che il contributo erogato all’istante sia stanziato con risorse del “Fondo Sviluppo e Coesione” di cui all’art. 1, comma 6, della Legge n. 147/2013 e del “Fondo Unico dello Spettacolo”, dal momento che l’art. 10-bis fa esclusivo riferimento alla “natura del contributo e alla sua discontinuità con quelli ordinariamente erogati; a nulla rilevando pertanto la provenienza delle risorse economiche destinate a finanziare i contributi erogati a seguito dell’emergenza epidemiologica da ‘Covid-19’”.




