Corte d’Appello di Venezia: il Canone per l’uso di un terreno comunale resta valido se il bene è disponibile e non destinato a pubblico servizio

Corte di Appello di Venezia, Sentenza n. 814 del 4 aprile 2025

Una Società ha impugnato una Sentenza che aveva accolto solo in parte la sua opposizione a una cartella esattoriale emessa per il mancato pagamento di canoni di locazione relativi a un terreno comunale sul quale è installato un Impianto di telefonia mobile. La Società, subentrata al contratto originario stipulato dal Comune con un’altra Azienda del settore, ha sostenuto che il canone pattuito nel contratto fosse nullo in quanto superiore ai limiti previsti dall’art. 93 del “Codice delle comunicazioni elettroniche” (ora art. 54), che vieta l’imposizione di canoni o oneri ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla legge per l’uso di beni pubblici da parte degli operatori di comunicazioni elettroniche. Ha quindi chiesto che si applicasse tale normativa e che il canone fosse ricondotto entro i limiti stabiliti dal cosiddetto Canone unico patrimoniale (Cup).

La Corte d’Appello di Venezia ha respinto il ricorso, chiarendo che la normativa invocata dalla Società si applica esclusivamente agli impianti collocati su beni demaniali o del patrimonio indisponibile degli enti pubblici, non invece su beni appartenenti al patrimonio disponibile, come nel caso in esame.

Il terreno locato, infatti, è stato utilizzato per finalità esclusivamente privatistiche, non è stato destinato a un pubblico servizio di competenza dell’Amministrazione comunale, e non risulta né classificato né trattato come bene pubblico indisponibile. Il Comune ha agito in posizione di parità rispetto al conduttore, come soggetto privato, e ha legittimamente concordato liberamente il Canone di locazione.

I Giudici hanno sottolineato che la disciplina dell’art. 54 del Cc. non è una norma imperativa applicabile in ogni caso, ma si riferisce solo a specifici beni pubblici, come confermato da un orientamento giurisprudenziale ampiamente consolidato. La mera attività dell’operatore di telecomunicazioni non è sufficiente a trasformare automaticamente il bene locato in un bene destinato a pubblico servizio, né rileva la presenza sul terreno di infrastrutture utilizzate per offrire servizi al pubblico: la destinazione a pubblico servizio deve derivare da un atto formale e volontario dell’amministrazione e riguardare funzioni proprie dell’ente, cosa che nella fattispecie non si è verificata.

Di conseguenza, i Giudici hanno ritenuto pienamente valido il contratto di locazione, legittimi i canoni originariamente pattuiti, e infondate le doglianze dell’appellante, che è stata condannata anche al pagamento delle spese processuali e dell’ulteriore contributo unificato.

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