Tar Lazio, Sentenza n. 20932 del 24 novembre 2025
La controversia riguarda una gara per lavori pubblici nella quale un Operatore economico aveva indicato un ribasso percentuale calcolato sottraendo dall’importo a base d’asta i costi della manodopera stimati dalla Stazione appaltante, ritenendo che tali costi non fossero soggetti a ribasso.
La Stazione appaltante ha invece ritenuto che il ribasso dovesse essere calcolato sull’intero importo dei lavori soggetti a ribasso (art. 41, comma 14, del Dlgs. n. 36/2023) e che l’indicazione separata dei costi della manodopera servisse non a fissare un valore minimo inderogabile, ma a consentire di verificare se, in caso di importo inferiore, l’Impresa fosse in grado di dimostrare una più efficiente organizzazione aziendale. Il responsabile del procedimento ha dunque rideterminato il ribasso effettivo sulla base degli importi assoluti indicati dall’Impresa, giungendo a una percentuale inferiore rispetto a quella dichiarata, il che ha modificato la graduatoria.
I Giudici hanno confermato la correttezza di questa operazione affermando che l’art. 41, comma 14, non equipara i costi della manodopera agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, che rimangono invece predeterminati e immodificabili, e che le Tabelle ministeriali sul costo del lavoro non sono vincolanti in modo assoluto. L’indicazione dei costi della manodopera non crea un limite minimo rigido all’offerta ma introduce una presunzione relativa, superabile solo dimostrando una più efficiente organizzazione aziendale.
I Giudici hanno anche chiarito che la Stazione appaltante, al fine di favorire la partecipazione, ha legittimamente ricostruito la reale volontà dell’Operatore, evitando un’esclusione e ricalcolando il ribasso in modo uniforme rispetto agli altri concorrenti.
Quanto alla richiesta di escludere un altro operatore che aveva indicato costi della manodopera superiori a quelli stimati, i Giudici hanno affermato che non vi era alcun obbligo di verifica dell’anomalia dell’offerta, poiché l’art. 110 del Dlgs. n. 36/2023, richiede la verifica solo per la migliore offerta eventualmente anormalmente bassa e non per offerte peggiori in graduatoria.
Inoltre, l’art. 41, comma 14, non consente di considerare anomala un’offerta che preveda retribuzioni più alte rispetto alle stime della Stazione appaltante, essendo ciò coerente con la tutela del lavoro prevista dall’art. 36 della Costituzione. Di conseguenza, tutte le censure sono state respinte e la decisione ha confermato la legittimità degli atti di gara.







