Tar Lazio, Sentenza n. 16369 del 22 settembre 2025
La controversia riguarda una gara per la fornitura di Sistemi infusionali in modalità full service, bandita da una Azienda ospedaliera.
La Società seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione a favore di un concorrente, sostenendo che quest’ultimo avesse indicato nella propria offerta un costo della manodopera (Euro 35.000) enormemente inferiore a quello stimato dalla Stazione appaltante (oltre Euro 359.000). Solo in un secondo momento, durante la verifica di anomalia, l’Aggiudicataria ha dichiarato di aver incluso i reali costi della manodopera (Euro 365.982) nella voce “spese generali”.
I Giudici hanno ricordato che, secondo il Dlgs. n. 36/2023, l’art. 41, comma 13, e l’art. 108, comma 9, impongono ai concorrenti di indicare separatamente e in modo chiaro i costi della manodopera e quelli per la sicurezza, pena l’esclusione dalla gara. Lo scopo è garantire il rispetto dei contratti collettivi e tutelare i lavoratori. La giurisprudenza ha ammesso in alcuni casi la possibilità di imputare parte dei costi del personale alle spese generali, ma solo per voci marginali o non facilmente quantificabili.
Nel caso concreto, i Giudici hanno ritenuto che l’Aggiudicataria non avesse rispettato l’obbligo di trasparenza, poiché aveva presentato un’offerta con costi della manodopera irrisori e solo successivamente, in fase di giustificazioni, aveva indicato valori reali. Questa condotta equivale ad una modifica sostanziale dell’offerta economica, non consentita dalla legge. Pertanto, l’offerta non poteva essere ammessa.
I Giudici hanno quindi accolto il ricorso della Società ricorrente, annullato l’aggiudicazione e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della Società aggiudicataria.




