Nella G.U. n. 29 del 4 febbraio 2022, è stato pubblicato il Dl. n. 5/2022, recante “Misure urgenti in materia di Certificazioni verdi ‘Covid-19’ e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del Sistema educativo, scolastico e formativo”.
Tra le novità introdotte all’art. 1 del Decreto si fa riferimento alla durata delle Certificazioni verdi. In particolare, la Certificazione verde non necessita di ulteriori richiami per coloro che hanno 3 dosi di vaccino o sono guarite e hanno almeno 2 dosi di vaccino.
All’art. 2 sono pubblicate ulteriori disposizioni sul regime dell’autosorveglianza, che verranno applicate successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario, in caso di avvenuta guarigione.
Il Decreto prevede inoltre anche un nuovo coordinamento con le regole di altri Paesi, per la circolazione in sicurezza in Italia, da parte dei soggetti provenienti da uno Stato estero, in possesso di un Certificato rilasciato dalle competenti Autorità sanitarie estere di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione, con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario o dall’avvenuta guarigione da “Covid-19”.
Nelle zone “gialla”, “arancione” e “rossa”, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle Certificazioni verdi “Covid-19”, nel rispetto della disciplina della “zona bianca”. Per gli spostamenti da e per le Isole minori lagunari e lacustri, viene fatto salvo quanto previsto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 marzo 2022, l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti, per documentati motivi di salute e, per gli studenti di età pari o superiore ai 12 anni, di frequenza dei corsi di Scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado, è consentito anche ai soggetti muniti di una delle Certificazioni verdi, comprovante l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, con esito negativo al virus, avente validità di quarantotto ore dall’esecuzione se antigenico rapido o di settantadue ore se molecolare.
Fino al 31 marzo 2022, agli studenti di Scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado, è consentito l’accesso ai mezzi di “Trasporto scolastico” dedicato e il loro utilizzo, fermo restando l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2.
Il Decreto infine illustra la gestione dei casi di positività nel Sistema educativo, scolastico e formativo.




