Anche le Società pubbliche dovranno fare i conti con i “prezzi benchmark”. A stabilirlo è l’art. 1, comma 266, del “Ddl. Stabilità 2016”, licenziato dal Senato il 20 novembre scorso. Salvo modifiche, quindi, anche le Società controllate dallo Stato e dagli Enti Locali, che siano Organismi di diritto pubblico ai sensi dell’art. 3, comma 26, del Dlgs. n. 163/06, dovranno fare riferimento ai parametri prezzo-qualità delle Convenzioni Consip (c.d. “prezzi benchmark”) come limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili con l’oggetto delle stesse.