Nella Delibera n. 63 del 15 ottobre 2018 della Corte dei conti Lazio, viene chiesto un parere riguardante un debito fuori bilancio a carico dell’Ente Locale in questione, rientrante nella categoria di cui all’art. 194, lett.e), del Dlgs. n. 267/00 (Tuel). La Sezione chiarisce che secondo l’art. 194, lett. e), del Tuel, può essere oggetto di riconoscimento il debito derivante dall’acquisizione di beni e servizi effettuata in mancanza dell’impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e dell’attestazione della copertura finanziaria. Trattasi di obbligazioni assunte al di fuori delle ordinarie procedure contabili, delle quali rispondono altrimenti gli amministratori, i dipendenti e funzionari che hanno consentito la fornitura. L’assunzione di un impegno contabile per un importo superiore a quello indicato, per la stessa opera, nel “Piano triennale delle opere pubbliche”, non impone, né consente all’Amministrazione di procedere, ad alcun riconoscimento di debito per la parte di spesa eccedente. Resta ferma la necessità che la spesa, prima di essere impegnata, debba essere regolarmente stanziata nel bilancio di previsione e adeguatamente coperta, così come appare evidente l’esigenza di assicurare la coerenza tra i diversi strumenti di programmazione dell’Ente.