Debiti fuori bilancio: obbligatorio riconoscerli nei termini per Comuni che si avviano verso riequilibrio finanziario

Nella Delibera n. 114 del 22 dicembre 2014 della Corte dei conti Basilicata un Comune, premettendo di aver aderito nel novembre 2014 alla “Piano di riequilibrio finanziario pluriennale”, ai sensi dell’art. 243-bisdel Tuel, e di non aver ancora approvato il relativo Piano, chiede di sapere se, nelle more della sua approvazione da parte dell’Organo consiliare, sussista in capo a quest’ultimo l’obbligo di riconoscere entro il 31 dicembre 2014 i debiti fuori bilancio rivenienti da Sentenze e/o da acquisizioni di beni e servizi in violazione degli obblighi contabili, ai sensi dell’art. 194 del Tuel, pur non avendo la possibilità di copertura finanziaria sul bilancio di previsione corrente e considerato che la massa debitoria stimata troverà copertura nelle entrate previste nelle varie annualità del Piano stesso.
La Sezione afferma che, in presenza di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell’art. 194 del Tuel, l’Ente non ha la facoltà bensì l’obbligo di procedere tempestivamente al riconoscimento e, quindi, all’inclusione di tali debiti nel proprio sistema di bilancio, e ciò secondo le prescrizioni e i termini previsti dal vigente sistema giuscontabile.
A tale fine, nel caso in cui le misure previste ai sensi del combinato disposto degli artt. 194 e 193 del Tuel dovessero risultare insufficienti, l’Ente, anche al fine di evitare la situazione di dissesto di cui all’art. 244 del Tuel, potrà ricorrere, sussistendone i presupposti, al “Piano di riequilibrio pluriennale” di cui all’art. 243-bis del Tuel, beneficiando delle misure previste a tale scopo. Presupposto essenziale per ricorrere a tale strumento è la preliminare ricognizione complessiva dell’effettiva situazione debitoria dell’Ente, comprensiva di tutta la massa debitoria sommersa riconoscibile ai sensi dell’art. 194 del Tuel. In caso contrario, oltre a violare lo specifico disposto di cui all’art. 243-bis del Tuel, si altererebbe l’attendibilità complessiva del Piano, con tutte le conseguenze a questo connesse anche in termini di sussistenza dei presupposti per la sua approvazione da parte degli Organi competenti.
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