“Decreto Fisco e Lavoro”: prorogati alcuni termini relativi alla riscossione coattiva e per l’approvazione di Pef, Regolamenti e Tariffe Tari 2021

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 155 del 30 giugno 2021 il Dl. 30 giugno 2021, n. 99, rubricato “Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del Lavoro, dei consumatori e sostegno alle Imprese”. Poche ma rilevanti le novità di diretto interesse per gli Enti Locali introdotte dal Provvedimento.

Tra le numerose novità introdotte dal Decreto, c’è anche una nuova proroga dei termini di sospensione della riscossione coattiva di cui all’art. 68 del Dl. n. 18/2020 (Decreto “Cura Italia”).

In particolare, l’art. 2, comma 1, del citato Decreto ha modificato il comma 1, dell’art. 68 del Decreto “Cura Italia”, posticipandone il termine di sospensione dal 30 giugno 2021 al 31 agosto 2021.

Poiché l’art. 153 del Dl. n. 34/2020 (Decreto “Rilancio”) richiama lo stesso periodo di sospensione di cui all’art. 68, comma 1, del Decreto Cura Italia, anche le verifiche di cui all’art. 48-bis del Dpr. n. 602/73 sono state sospese fino allo stesso termine del 31 agosto 2021, come già riportato sul sito di “Acquistinretepa”.

Le verifiche già effettuate sono prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del “Decreto Rilancio” (Dl. n. 34/2020), l’Agente della riscossione non ha notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72-bis del Dpr. n. 602/1973. In tali casi, è pertanto possibile procedere al pagamento della somma dovuta in favore del beneficiario.

Di seguito una sintesi sulle principali novità di interesse per Enti Locali e Società pubbliche.

Art. 1 – Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici: sospensione del programma “cashback” e credito d’imposta Pos

La disposizione in commento sospende ufficialmente il cashback, di cui al Decreto Mef n. 156/2020, per un semestre, al fine di destinare le risorse per finanziare la riforma degli ammortizzatori sociali.

Art. 2 – Proroghe in materia di riscossione e differimento Tari

Il presente art. 2 dispone alcune misure di proroga di termini relativi alle attività di riscossione coattiva e per l’approvazione di Pef, Regolamenti e Tariffe Tari 2021.

Il comma 1 differisce al 31 agosto 2021 il termine ultimo della sospensione delle procedure esecutive e cautelari, nonché per l’invio di Ingiunzioni di pagamento e Cartelle di pagamento, secondo quanto disposto dall’art. 68, comma 1, del Dl. n. 18/2020.

Sempre fino al 31 agosto è prorogato il termine per la non applicazione della compensazione tra il credito d’imposta e il debito iscritto a ruolo, nonché il termine di sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti da pignoramenti presso terzi ex art. 152 del Dl. n. 34/2020.

Il comma 4 dispone il differimento al 31 luglio 2021 del termine ultimo per l’approvazione dei Pef Tari secondo il Mtr Arera, dei Regolamenti (sempre in materia di Tari) e delle Tariffe Tari applicabili per l’anno 2021. Sono ritenute valide le Deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino all’entrata in vigore del Decreto in commento.

Art. 4 – Misure in materia di tutela del Lavoro

Fino al 31 dicembre 2021 può essere concessa in via eccezionale la proroga di 6 mesi (art. 44, comma 1-bis, Dl. n. 109/2018, convertito con modificazioni in Legge n. 130/2018), anche per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale in favore delle Aziende operanti nel Settore Aereo (art. 94, commi 2 e 2-bis, del Dl. n. 18/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 27/2020).

Inoltre, è incrementata la dotazione del “Fondo di solidarietà” per il Settore del Trasporto aereo e del Sistema aeroportuale di Euro 7,4 milioni per il 2021 e di Euro 3,7 milioni per il 2022.

E’ disposta la proroga del blocco licenziamenti fino al 31 ottobre 2021 solo per i Settori più in crisi ovvero Tessile-abbigliamento e Pelletteria-calzature (attività economiche Ateco2007, codici 13, 14 e 15). Le Aziende dei citati che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendano o riducano l’attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del Decreto approvato, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di 17 settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021, senza che sia dovuto alcun contributo addizionale.

Con riferimento ai Settori produttivi nei quali è superato, a partire dal 1° luglio 2021, il divieto di licenziamento, il Decreto stabilisce che le Imprese, che non possano più fruire della Cassa integrazione guadagni straordinaria, possano farlo in deroga per 13 settimane fino al 31 dicembre 2021, senza contributo addizionale e, soltanto qualora se ne avvalgano, con conseguente divieto di licenziare.

E’ stato infine istituito il nuovo “Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale”, con una dotazione iniziale di Euro 50 milioni per l’anno 2021 per iniziative di formazione dei lavoratori in Cassa integrazione per almeno 30% e dei percettori di “Naspi”.

Con Decreto del Ministro del Lavoro, previa Intesa in Conferenza Stato Regioni, saranno definiti entro 60 giorni dalla entrata in vigore del Decreto (30 agosto 2021) i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse.