“Decreto Milleproroghe”: le principali disposizioni di interesse per gli Enti Locali

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 323 del 31 dicembre 2020 il Dl. n. 183 del 31 dicembre 2020, rubricato “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della Decisione (Ue, Euratom) 2020/2053 del Consiglio 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea” (c.d. “Decreto Milleproroghe”).

Il Decreto, in vigore dal 31 dicembre 2020, introduce una serie di slittamenti di termini eterogenei, alcuni dei quali anche di interesse diretto per gli Enti Locali.

Le proroghe varate spaziano dall’Università alla Trasparenza, passando per Sanità, Cultura e Giustizia. Sono inoltre presenti disposizioni in materia di Edilizia scolastica, Infrastrutture, Trasporti, Appalti pubblici ed Elezioni comunali, oltre che misure rivolte agli “Enti del Terzo Settore”.

In particolare, si segnalano agli Enti Locali:

  • la proroga al 31 dicembre 2021 del termine a partire dal quale diventerà obbligatoria la gestione in forma associata delle “funzioni fondamentali” per i piccoli Comuni;
  • lo slittamento al 30 giugno 2021 del termine entro il quale gli Enti Locali possono concludere le procedure di reclutamento che sono state congelate a causa del blocco dei concorsi disposto dai Dpcm anti-contagio.

A seguire, una selezione delle disposizioni reputate di interesse per gli Enti Locali.

Art. 1, comma 9 – Assunzioni negli Enti Locali sottoposti alla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali

Gli Enti Locali già autorizzati dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali (“Cosfel”), ai sensi dell’art. 243, commi 1 e 7, e dell’art. 243-bis, comma 8, lett. d), del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2020, che si trovano nell’impossibilità di concludere le procedure di reclutamento entro il 31 dicembre 2020 per le disposizioni di cui al Dpcm. 3 novembre 2020, possono effettuare le predette assunzioni entro il 30 giugno 2021, anche se in esercizio o gestione provvisoria, in deroga all’art. 163 del Tuel, e nelle more dell’adozione del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

Art. 1, comma 10 – Proroga in materia di spesa di personale “Matera 2019

La disposizione proroga al 31 dicembre 2021 le disposizioni derogatorie per il Comune di Matera, in materia di assunzioni flessibili e spesa di personale, previste per la conclusione dei progetti “Matera 2019”.

Art. 1, comma 16 – Proroga in materia di Trasparenza

All’art. 1, comma 7, del Dl. n. 162/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 8/2020, è stato posticipato dal 31 dicembre 2020 al 30 aprile 2021 il termine per l’adozione dell’apposito Regolamento che dovrà disciplinare gli obblighi di pubblicazione dei dati e informazioni dei Dirigenti ai sensi dell’art. 14 del Dlgs. n. 33/2013.

Art. 2, comma 3 – Proroga dei termini in materia di “funzioni fondamentali” dei Comuni

Nelle more dell’attuazione della Sentenza della Corte Costituzionale 4 marzo 2019, n. 33, e della conclusione del processo di definizione di un nuovo modello di esercizio in forma associata delle “funzioni fondamentali” dei Comuni, viene prorogato ulteriormente al 31 dicembre 2021 il termine, di cui all’art. 14, comma 31-ter, del Dl. n. 78/2010, a partire dal quale diventerà obbligatoria la gestione in forma associata delle “funzioni fondamentali” per i piccoli Comuni (Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti o inferiore a 3.000 abitanti qualora si tratti di Comuni appartenenti o appartenuti a Comunità montane).

Art. 2, comma 4 – Disposizioni di urgenza per il differimento di Elezioni comunali

Qualora, a causa del “Covid-19”, si determinasse l’annullamento dell’Elezione degli Organi delle Amministrazioni comunali solo in alcune Sezioni e ciò influisse sull’Elezione di Consiglieri o sui risultati complessivi, la consultazione in dette Sezioni dovrà svolgersi nuovamente entro il 31 marzo 2021, in una data stabilita dal Prefetto di concerto con il Presidente della Corte d’Appello.

Art. 3, comma 2 – Canoni passivi delle Amministrazioni pubbliche

Il comma 2 proroga anche all’anno 2021 i termini in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive, di cui all’art. 3, comma 1, del Dl. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012. In sostanza, anche per tale anno al Canone dovuto dalle Amministrazioni pubbliche inserite nel Conto economico consolidato di cui all’art. 1, comma 3, della Legge n. 196/2009, per le locazioni passive di immobili ad uso istituzionale, non si applica l’adeguamento Istat.

Art. 3, comma 4 – Adeguamento contratti soggetti incaricati alla riscossione delle entrate

Viene prorogato al 30 giugno 2021 il termine inizialmente previsto per il 31 dicembre 2020 per adeguare i contratti stipulati tra gli Enti e i soggetti di cui all’art. 52, comma 5, lett. b), del Dlgs. n. 446/1997, incaricati alla riscossione delle entrate.

I contratti devono essere adeguati alle disposizioni contenute all’art. 1, commi da 784 a 814, della Legge n. 160/2019.

Art. 3, comma 6 – Svolgimento delle Assemblee di Società

Viene novellato l’art. 106, comma 7, del Dl. n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) relativo allo svolgimento delle Assemblee di Società, confermando che le deroghe stabilite dalla norma in questione si applichino alle Assemblee convocate entro la fine dello stato di emergenza da “Covid-19” ma introducendo comunque un paletto in più, ovvero “e comunque non oltre il 31 marzo 2021”.

Art. 3, comma 7 – Aggiornamento professionale Revisori legali

Gli obblighi di aggiornamento professionale per gli anni 2020 e 2021 dei Revisori legali dei conti (20 crediti formativi annui di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale), in ragione dell’emergenza “Covid-19”, si intendono eccezionalmente assolti se i crediti saranno conseguiti entro il 31 dicembre 2022.

Art. 5, comma 4 – Disposizioni in materia di Edilizia scolastica

Prorogato di un anno (dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021) il termine di cui all’art. 18, comma 8-quinquies, del Dl. n. 69/2013, entro il quale gli Enti Locali sono chiamati a provvedere – sulla base degli stati di avanzamento opportunamente certificati – al pagamento dei lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli edifici scolastici di cui al precedente comma 8-quater.

Viene precisato che restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.

Art. 7, comma 1 – Proroga di termini in materia di Distretti turistici

Intervenendo sull’art. 3, comma 5, del Dl. n. 70/2011, si dispone la proroga al 31 dicembre 2021 del termine entro il quale le Regioni, d’intesa con il Miur e i Comuni interessati, sono chiamate a delimitare i Distretti turistici.

Art. 11, comma 10 – Proroga termini stabilizzazione Lsu e Lpu

La disposizione proroga il termine per consentire il completamento delle procedure di stabilizzazione di Lsu e Lpu previste dall’art.1 comma 446 lett. h) della Legge n. 145/2018 (“Legge di Bilancio 2019”), e al contempo i relativi contratti a tempo determinato, al 31 marzo 2021.

Art. 13, commi da 1 a 3 – Proroga termine in materia di Infrastrutture e Trasporti

All’art. 13, il comma 1 proroga il termine previsto dall’art. 207, comma 1, del Dl. n. 34/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 77/2020 (cd. “Decreto Rilancio” – vedi Entilocalinews n. 30 del 27 luglio 2020), il quale consente, in relazione alle procedure disciplinate dal Dlgs. n. 50/2016 (“Codice dei Contratti pubblici”) e avviate a decorrere dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2021 (data in precedenza fissata al 30 giugno 2021), di incrementare l’importo dell’anticipazione del prezzo, prevista dall’art. 35, comma 18, del Dlgs. n. 50/2016, fino al 30%, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della Stazione appaltante.

Il comma 2 proroga i termini previsti dall’art. 1, commi 4, 6 e 18, del Dl. n. 32/2019, convertito con modificazioni nella Legge n. 55/2019 (cd. “Decreto Sblocca Cantieri”), ed in particolare:

  • è data facoltà anche per il 2021 ai soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione, di avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione;
  • è ammessa anche per l’anno 2021 la progettazione “semplificata” per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, purché quest’ultima non preveda “il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti”. Tali lavori pertanto possono essere affidati sulla base del Progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’Elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal Piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. Si può prescindere dunque dall’approvazione del Progetto esecutivo;
  • fino al 31 dicembre 2021 è sospeso l’obbligo di indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta, in caso di appalti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, e sono sospese altresì le verifiche, in sede di gara, di cui all’art. 80 del “Codice”, riferite al subappaltatore. Non viene invece prorogata la norma che consentiva alle Stazioni appaltanti di innalzare la quota del subappalto fino al 40% in deroga all’art. 105, comma 2, del Dlgs. n. 50/2016.

Il comma 3 proroga il termine previsto dall’art. 1, comma 4, del Dlgs. n. 35/2011, in base al quale, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, le Regioni e le Province autonome, nel rispetto dei Principi stabiliti dallo stesso Decreto, devono dettare la disciplina riguardante la gestione della sicurezza delle Infrastrutture stradali di competenza delle Regioni e degli Enti Locali, con particolare riferimento alle strade finanziate a totale o parziale carico dell’Unione europea.

Art. 13, comma 8 – Disposizioni in materia di progettazione da parte degli Enti Locali

Viene modificato l’art. 1, comma 1082, della Legge n. 205/2017, stabilendo che i soggetti beneficiari dei finanziamenti per redazione di Progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei Progetti definitivi per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, ora sono tenuti a procedere all’attivazione delle procedure per l’affidamento della progettazione entro 6 mesi (anziché 3) dalla comunicazione di ammissione al finanziamento.

Art. 17 – Termine per la conclusione della ricostruzione privata – terremoto de L’Aquila – Casa Italia

L’art. 17 ribadisce che le domande per i contributi destinati alla ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e degli immobili ad uso non abitativo danneggiati dal sisma abruzzese del 2009 debbano essere inviate dagli aventi diritto, inderogabilmente, entro il 30 settembre 2021. La scadenza è fissata all’anno successivo (30 settembre 2022) per coloro che hanno subìto ulteriori danni a causa del terremoto che ha colpito il Centro Italia successivamente e a quelli da realizzare nei Centri storici dei Comuni del “cratere” diversi da L’Aquila o comunque ricompresi negli ambiti di intervento dei Piani di ricostruzione degli stessi Comuni.
Viene infine disposto che il Comune possa avvalersi degli strumenti di cui all’art. 67-quater, comma 2, lett. a), del Dl. n. 83/2012, secondo cui, in caso di inadempimento da parte dei privati, l’Amministrazione possa sostituirsi a questi ultimi e, previa occupazione temporanea degli immobili, affidi, con i procedimenti in essere per la ricostruzione privata, la progettazione e l’esecuzione dei lavori, in danno del privato per quanto riguarda i maggiori oneri.

Art. 20 – Misure di semplificazione per il collegamento digitale delle scuole e degli ospedali

L’art. 20 in commento introduce disposizioni tecniche e semplificazioni relative ai lavori di collegamento alla fibra ottica delle Scuole e degli Ospedali, stabilendo che, nel caso in cui il primo nodo di rete disponibile si trovi entro una distanza massima di 4 chilometri dagli edifici stessi, l’intervento di posa di infrastrutture a banda ultra larga da parte degli operatori è eseguito mediante riutilizzo di infrastrutture e cavidotti esistenti o, anche in combinazione tra loro, con la metodologia della “micro trincea”, mentre laddove l’intervento di scavo di cui sopra interessi esclusivamente sedi stradali asfaltate e non pavimentate, è sufficiente la sola Comunicazione di inizio lavori all’Ufficio comunale competente e all’Ente titolare o gestore della strada.