È stato pubblicato sulla G.U. n. 136 del 9 giugno 2021 ed è in vigore dal 10 giugno 2021 il Dl. n. 80 del 9 giugno 2021, rubricato “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni funzionale all’attuazione del ‘Piano nazionale di ripresa e resilienza’ (Pnrr) e per l’efficienza della giustizia” (c.d. “Decreto Reclutamento”).
Dopo la definizione delle governance del “Piano” e delle semplificazioni volte a velocizzare gli investimenti legati allo stesso (Decreto n. 77/2021, vedi Entilocalinews n. 23 del 7 giugno 2021), si aggiunge un altro tassello fondamentale per rimuovere gli ostacoli che potrebbero intralciare la strada all’attuazione del “Recovery Plan” italiano.
Il Decreto “Reclutamento” regola le procedure per le assunzioni a tempo determinato nelle P.A. locali e centrali, degli esperti e dei funzionari che lavoreranno ai Progetti, gettando anche le basi per la riforma della P.A. e della Giustizia.
Numerose le novità di rilievo che impattano direttamente sugli Enti Locali. Segnaliamo, tra le altre, il fatto che le assunzioni straordinarie, legate al “Pnrr”, esuleranno dagli ordinari vincoli assunzionali e saranno veicolate da modalità di selezione semplificate.
Per i soggetti che svolgeranno almeno 36 mesi di servizio in una delle posizioni che saranno bandite in applicazione del Decreto in commento, le P.A. dovranno prevedere una riserva (fino al 40%) laddove emanino dei bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato.
Via libera inoltre a dei Progetti di formazione e lavoro nelle P.A rivolti a diplomati e studenti universitari, che saranno disciplinati attraverso una formula inedita nel mondo pubblico: i contratti di apprendistato.
Di seguito, il quadro delle principali novità di interesse per gli Enti Locali e le loro Società ed Aziende pubbliche.
Art. 1 – Modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l’attuazione del “Pnrr” da parte delle P.A.
La disposizione in commento consente alle P.A. titolari di interventi previsti nel “Pnrr”, oltre alle assunzioni già espressamente previste nel “Piano” (presentato alla Commissione europea ai sensi degli artt. 18 e seguenti, del Regolamento Ue 2021/241), di effettuare assunzioni di personale specificamente destinato a realizzare i Progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, finanziate a carico del “Pnrr” nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del Quadro economico del Progetto. Le relative spese di reclutamento sono effettuate in deroga ai limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del Dl. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2020, e alla dotazione organica (per gli Enti Locali i limiti di spesa ex art. 1, commi 557-quater, e 562, della Legge n. 296/2006). L’ammissibilità di tali spese a carico del “Pnrr” è oggetto di preventiva verifica da parte dell’Amministrazione centrale titolare dell’Intervento di cui all’art. 8, comma 1, del Dl. n. 77/2021 (vedi Entilocalinews n. 19 del 10 maggio 2021), di concerto con il Dipartimento Rgs – Servizio centrale per il “Pnrr” del Mef. La medesima procedura si applica per le spese relative ai servizi di supporto e consulenza esterni.
Per i reclutamenti di seguito indicati, ciascuna Amministrazione, previa verifica sopra indicata, individua, in relazione ai Progetti di competenza, il fabbisogno di personale necessario all’attuazione degli stessi. In caso di verifica negativa le Amministrazioni possono assumere il personale o conferire gli incarichi entro i limiti delle facoltà assunzionali verificate (comma 1).
Al fine di accelerare le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato da impiegare per l’attuazione del “Pnrr”, le Amministrazioni di cui al comma 1, possono ricorrere alle modalità di selezione semplificate stabilite dal presente art. 1. A tal fine, i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione di cui al presente art. 1 possono essere stipulati per un periodo complessivo anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei Progetti di competenza delle singole Amministrazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Tali contratti indicano, a pena di nullità, il Progetto del “Pnrr” al quale è riferita la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta. Il mancato conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi, intermedi e finali, previsti dal Progetto, costituisce giusta causa di recesso dell’Amministrazione dal contratto ai sensi dell’art. 2119 del C.c.
Al fine di valorizzare l’esperienza professionale maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al presente art. 1, le Amministrazioni di cui al comma 1 prevedono, nei bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, una riserva di posti non superiore al 40%, destinata al predetto personale che, alla data di pubblicazione del bando, abbia svolto servizio per almeno 36 mesi.
Per le finalità sopra indicate, le Amministrazioni, possono svolgere le procedure concorsuali relative al reclutamento di personale con contratto di lavoro a tempo determinato per l’attuazione dei Progetti del “Pnrr” mediante le modalità digitali, decentrate e semplificate di cui all’art. 10 del Dl. n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 76/2021 (vedi Entilocalinews n. 23 del 7 giugno 2021), prevedendo, oltre alla valutazione dei titoli prevista dalla disposizione, lo svolgimento della sola prova scritta. Se 2 o più candidati ottengono pari punteggio, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, è preferito il candidato più giovane di età, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 127/1997.
Ai medesimi fini di cui al comma 1, il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il “Portale del reclutamento” di cui all’art. 3, comma 7, della Legge n. 56/2019, istituisce 2 distinti Elenchi ai quali possono iscriversi, rispettivamente:
- Professionisti ed esperti per il conferimento incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo di cui all’art. 7, comma 6, del Dlgs. n. 165/2001;
- personale in possesso di un’alta specializzazione per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.
Ciascun Elenco è suddiviso in Sezioni corrispondenti alle diverse Professioni e specializzazioni e agli eventuali Ambiti territoriali e prevede l’indicazione, da parte dell’iscritto, dell’Ambito territoriale di disponibilità all’impiego. Le modalità per l’istituzione dell’Elenco e la relativa gestione, l’individuazione dei profili professionali e delle specializzazioni, il limite al cumulo degli incarichi, le modalità di aggiornamento dell’Elenco e le modalità semplificate di selezione comparativa e pubblica sono definite con Decreto del Ministro per la P.A., da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto (entro il 9 agosto 2021), previa Intesa con la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del Dlgs. n. 281/1997. Tutte le fasi della procedura di selezione comparativa sono tempestivamente pubblicate sul sito istituzionale di ciascuna Amministrazione.
Per il conferimento degli incarichi di cui alla lett. a), il Dm. attuativo individua, quali requisiti per l’iscrizione nell’Elenco:
- almeno 5 anni di permanenza nel relativo Albo, Collegio o Ordine professionale comunque denominato;
- essere iscritto al rispettivo Albo, Collegio o Ordine professionale comunque denominato;
- non essere in quiescenza.
Inoltre, ai fini dell’attribuzione di uno specifico punteggio agli iscritti il Dm. attuativo prevederà la valorizzazione delle documentate esperienze professionali maturate, il possesso di titoli di specializzazione ulteriori rispetto a quelli abilitanti all’esercizio della Professione, purché a essa strettamente conferenti. Le Amministrazioni, sulla base delle professionalità che necessitano di acquisire, invitano, rispettando l’ordine di graduatoria. almeno 3 Professionisti o esperti, e comunque in numero tale da assicurare la parità di genere, tra quelli iscritti nel relativo Elenco. e li sottopongono ad un colloquio selettivo per il conferimento degli incarichi di collaborazione.
L’iscrizione negli Elenchi di cui alla lett. b), avviene previo svolgimento di procedure di idoneità svolte ai sensi dell’art. 10 del Dl. n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 76/2021 (vedi Entilocalinews n. 23 del 7 giugno 2021), con previsione della sola prova scritta, alle quali consegue esclusivamente il diritto all’inserimento nei già menzionati Elenchi in ordine di graduatoria, sulla base della quale le Amministrazioni attingono ai fini della stipula dei contratti.
Ai fini dei profili di cui alla lett. b), per alta specializzazione si intende il possesso della Laurea magistrale o specialistica e di almeno uno dei seguenti titoli, in Settori scientifici o ambiti professionali strettamente correlati all’attuazione dei Progetti:
- dottorato di ricerca;
- documentata esperienza professionale continuativa, di durata almeno biennale, maturata presso Enti e Organismi internazionali ovvero presso organismi dell’Unione Europea.
Per le P.A. di cui al comma 1, le procedure concorsuali sopra descritte, ex art. 10 del Dl. n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 76/2021, possono essere organizzate dal Dipartimento della Funzione pubblica ai sensi del comma 3-quinquies, dell’art. 4, del Dl. n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 125/2013, anche avvalendosi dell’Associazione Formez PA e del “Portale del reclutamento” di cui all’art. 3, comma 7, della Legge n. 56/2019.
Nel bando è definito il cronoprogramma relativo alle diverse fasi di svolgimento della procedura.
Fermo restando l’art. 57 del Dlgs. n. 165/2001, le Commissioni esaminatrici delle procedure di cui al presente art.1 sono composte nel rispetto del Principio della parità di genere.
Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi della lett. b) è equiparato, per quanto attiene al trattamento economico fondamentale e accessorio e ad ogni altro istituto contrattuale, al profilo dell’Area III, Posizione economica F3, del Ccnl. “Funzioni centrali”, Sezione “Ministeri”. Si applicano, ove necessario, le Tabelle di corrispondenza tra i livelli economici di inquadramento o inquadramento corrispondente secondo le Tabelle di equivalenza utilizzate per altre Aree o altri Comparti contrattuali.
Le Amministrazioni di cui al comma 1, nei limiti ivi stabiliti, possono assumere a tempo determinato anche mediante utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti anche di concorsi a tempo determinato. Non si applicano gli artt. 34, comma 6, e 34-bis, del Dlgs. n. 165/2001.
Le Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, impegnate nell’attuazione del “Pnrr”, possono derogare, fino a raddoppiarle, le percentuali di cui all’art. 19, commi 5-bis e 6, del Dlgs. n. 165/2001, ai fini della copertura delle posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti strettamente e direttamente funzionali all’attuazione degli interventi del “Piano”. Tali incarichi trovano copertura e limiti nelle facoltà assunzionali. In alternativa, le stesse Amministrazioni possono conferire, in deroga ai limiti percentuali previsti dall’art. 19, commi 5-bis e 6, del Dlgs. n. 165/2001, gli incarichi dirigenziali di cui all’art. 8, comma 1, del Dl. n. 77/2021; gli incarichi di cui al presente comma rimangono in vigore fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
Alle attività di cui al presente art. 1, il Dipartimento della Funzione pubblica provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Per la realizzazione degli investimenti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, le disposizioni del presente art. si applicano, con la procedura di cui al comma 1, anche alle P.A. titolari di interventi finanziati esclusivamente a carico del “Piano nazionale per gli investimenti” complementari al “Pnrr”, di cui all’art. 1 del Dl. n. 59/2021 (vedi Entilocalinews n. 20 del 17 maggio 2021), limitatamente agli incarichi di collaborazione di cui alla lett. a), necessari all’assistenza tecnica.
Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le restanti disposizioni di cui al presente art. 1 costituiscono norme di principio per le Regioni e gli Enti Locali.
Art. 2 – Misure urgenti per esperienze di formazione e lavoro professionalizzanti per giovani nella P.A.
Nelle more della attuazione della disciplina dell’apprendistato per il Settore pubblico, di cui all’art. 47, comma 6, del Dlgs. n. 81/2015, con Decreto del Ministro per la P.A., di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, il Ministro della Istruzione, il Ministro della Università e della Ricerca e il Ministro per le Politiche giovanili, previa Intesa con la Conferenza Stato-Regioni, è consentita l’attivazione di specifici Progetti di formazione e lavoro nelle P.A per l’acquisizione, attraverso contratti di apprendistato di cui agli artt. 44 e 45 del Dlgs. n. 81/2015, di competenze di base e trasversali, nonché per l’orientamento professionale da parte di diplomati e di studenti universitari. A tal fine è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di Euro 700.000 per l’anno 2021 e di Euro 1.000.000 a decorrere dall’anno 2022, che costituisce limite di spesa.
Art. 3 – Misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito
Il comma 1 modifica il comma 1-bis dell’art. 50 del Dlgs. n. 165/2001. L’attuale versione prevede che i dipendenti pubblici siano inquadrati in 3 distinte Aree funzionali; in aggiunta, la Contrattazione collettiva individua una ulteriore Area per l’inquadramento del personale di elevata qualificazione. Le progressioni all’interno della stessa Area avvengono sempre secondo Principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di merito. Cambia invece la disciplina delle cd. “progressioni verticali”. In base all’attuale versione della norma, infatti, “fatta salva una riserva di almeno il 50% delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, le progressioni fra le Aree avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi 3 anni di servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’Area, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti”.
Il comma 2 prevede la possibilità di superare i limiti del “Fondo salario accessorio”, fissati dall’art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017 (importo dell’anno 2016). La definizione di criteri e modalità per tale superamento è tuttavia demandata ai Contratti collettivi nazionali di lavoro e pertanto la previsione non è immediatamente operativa.
Il comma 3 apporta modifiche all’art. 28 del Dlgs. n. 165/2001, che disciplina l’accesso alla qualifica di Dirigente di seconda fascia. In base al novellato comma 1-bis, nelle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza in aggiunta all’accertamento delle conoscenze delle materie disciplinate dal Dpr. n. 487/1994, i bandi devono definire le aree di competenza osservate e prevedere la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti.
Viene inoltre prevista la possibilità di riservare una percentuale dei posti di qualifica dirigenziale di seconda fascia al personale in servizio a tempo indeterminato. Infatti, fatta salva la percentuale non inferiore al 50% dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell’Amministrazione, una quota non superiore al 30% dei posti dirigenziali residui disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate è riservata al personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti e che abbia maturato almeno 5 anni di servizio nell’area o categoria apicale. Tale personale è selezionato attraverso procedure comparative bandite dalla Scuola nazionale dell’Amministrazione, che tengono conto della valutazione conseguita nell’attività svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso alla qualifica dirigenziale, della tipologia e del numero degli incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali. A tal fine, i bandi definiscono le aree di competenza osservate e prevedono prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie e standard riconosciuti.
Il comma 4 apporta alcune modifiche all’art. 28-bis del Dlgs. n. 165/2001, che disciplina l’accesso alla qualifica di Dirigente di prima fascia. Nel dettaglio, è inserito il comma 3-bis, ai sensi del quale, al fine di assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali, i concorsi per l’accesso alla qualifica di Dirigente di prima fascia definiscono le aree di competenza osservate e prevedono prove scritte e orali, finalizzate alla valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti.
Il comma 7 apporta importanti modifiche all’art. 30 del Dlgs. n. 165/2001, in materia di mobilità volontaria, abrogando la necessità del previo assenso dell’Amministrazione di appartenenza, il quale tuttavia rimane necessario “nel caso in cui si tratti di posizioni motivatamente infungibili, di personale assunto da meno di 3 anni o qualora la suddetta Amministrazione di appartenenza abbia una carenza di organico superiore al 20% nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. E’ fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di 60 giorni dalla ricezione dell’istanza di passaggio diretto ad altra Amministrazione”.
Viene poi specificato il Principio, in materia di reclutamento nella P.A., della possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento di alta specializzazione, il possesso del titolo di Dottore di ricerca. In tali casi, le procedure individuano tra le aree dei Settori scientifico-disciplinari afferenti al titolo di Dottore di ricerca, quelle pertinenti alla tipologia del profilo o livello di inquadramento.
Art. 4 – “Formez PA”
L’art. 4 amplia il novero dei compiti affidati a “Formez PA” allo scopo di mettere a disposizione delle P.A. degli strumenti utili per affrontare con rapidità ed efficienza i compiti che deriveranno dall’attuazione del “Pnrr”. Alla citata Associazione è attribuita, tra le altre, la funzione di supporto delle riforme e di diffusione dell’innovazione amministrativa nei confronti dei soggetti associati.
Art. 6 – “Piano integrato di attività e organizzazione”
Per assicurare la qualità e la trasparenza nell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi cittadini e alle Imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le Pubbliche Amministrazioni, con esclusione delle Scuole di ogni ordine e grado e delle Istituzioni educative, di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/2001, con più di 50 dipendenti, entro il 31 dicembre 2021 adottano il “Piano integrato di attività e organizzazione”, nel rispetto delle vigenti discipline di Settore e, in particolare, del Dlgs. n. 150/2009 e della Legge n. 190/2012.
Tale “Piano” ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:
- gli Obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all’art. 10 del Dlgs. n. 150/2009;
- la Strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al “lavoro agile”, e gli Obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all’accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale correlati all’ambito d’impiego e alla progressione di carriera del personale;
- gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell’esperienza professionale maturata e dell’accrescimento culturale;
- gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dell’attività e dell’organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di Anticorruzione;
- l’Elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti;
- le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle Amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
- le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.
Il “Piano” deve inoltre definire le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione dell’utenza.
Il “Piano” e i relativi aggiornamenti devono essere pubblicati entro il 31 dicembre di ogni anno sul sito istituzionale dell’Amministrazione ed inviati al Dipartimento della Funzione pubblica per la pubblicazione sul relativo Portale.
Entro il 9 agosto 2021, con uno o più Dpr., saranno individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai “Piani” assorbiti da quello in commento.
Entro il 31 dicembre il Dipartimento della Funzione pubblica dovrà adottare un Piano-tipo, quale strumento di supporto alle Amministrazioni con più di 50 dipendenti, nel quale saranno altresì definite modalità semplificate per l’adozione del “Piano” da parte delle Amministrazioni con meno di 50 dipendenti.
In caso di mancata adozione del “Piano” è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai Dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del medesimo, per omissione o inerzia nell’adempimento dei propri compiti, e l’Amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati. L’Anac potrà altresì applicare una sanzione amministrativa non inferiore a Euro 1.000 e non superiore a Euro 10.000.
All’adozione del “Piano”, le Amministrazioni dovranno provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 9 – Conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del “Pnrr”
Con Dpcm. adottato su proposta del Ministro per la P.A. di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie e con il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, previa Intesa in Conferenza unificata, sono ripartite le risorse finanziarie, nel limite massimo di Euro 20 milioni per l’anno 2021, di Euro 55 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di Euro 35 milioni per l’anno 2024, per il conferimento di cui alla lett. a), dell’art. 1, comma 5, da parte di Regioni ed Enti Locali, di incarichi di collaborazione a Professionisti ed esperti, nel numero massimo complessivo di 1.000 unità per il supporto ai predetti Enti nella gestione delle procedure complesse tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del Pnrr”.
Il conferimento dei suddetti incarichi è autorizzato subordinatamente all’approvazione del “Pnrr” da parte della Commissione Europea. Ai relativi oneri si provvede a valere sul “Fondo di rotazione per l’attuazione del ‘Next Generation EU-Italia’” di cui all’art. 1, comma 1.037, della Legge n. 178/2020 (vedi Entilocalinews n. 2 del’8 gennaio 2021), secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050.
Artt. da 10 a 17 – Assunzioni presso Amministrazioni centrali legate all’attuazione del “Pnrr”
Gli artt. da 10 a 17 disciplinano il reclutamento di svariati contingenti di unità di personale da inserire, a tempo determinato, nell’organico di Palazzo Chigi, Agid, Ministero della Giustizia e Giustizia amministrativa. Tutte le assunzioni di cui sono autorizzate a condizione che sia approvato il “Piano nazionale per la ripresa e la resilienza” italiano da parte della Commissione Europea.