Enti Locali Sicilia: stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato

Enti Locali Sicilia: stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato

Nella Delibera n. 174 del 19 novembre 2019 della Corte dei conti Sicilia, un Comune siciliano premette che, nell’adozione degli atti di programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2019/2021, ai sensi degli artt. 6 e seguenti del Dlgs. n. 165/2001, è stata effettuata una ricognizione dei profili professionali congruenti con le necessità organizzative dell’Ente. All’esito dell’istruttoria, è stato verificato che “molti profili professionali necessari sono, in realtà, già presenti nell’Ente, utilizzato con contratti a tempo determinato, stipulati in attuazione delle varie norme settoriali attuative della Lr. n. 85/1995 che ha introdotto le prime misure finalizzate al superamento del precariato: si tratta di personale avente i requisiti di cui all’art. 3 della Lr. n. 27/2016 e seguenti in relazione al quale il Comune riceve da parte della Regione siciliana un sostegno finanziario annuale, già rientrante nello speciale fondo di cui all’art. 30, comma 7, della Lr. n. 5/2014. Ne consegue che, tutti tali soggetti in astratto posseggono i requisiti per essere stabilizzati attraverso la speciale procedura di reclutamento di cui all’art. 22 [rectius art. 20] del Dlgs. n. 75/2017, con garanzia della continuità del contributo regionale, pari all’importo per ciascuno trasferito nel 2015, fino a tutto l’esercizio finanziario 2038, come si evince dall’art. 26 della Lr. n. 8/2018 che ha sul punto modificato l’art. 3 della Lr. n. 27/2016”.

Nell’evidenziare che l’art. 22, comma 3, della recente Legge regionale n. 1/2019, “dispone che le procedure seguite per l’assunzione da parte degli Enti Locali siciliani del personale precario costituiscono requisito utile all’applicazione del comma 1, lett. b) del citato art. 22 [rectius art. 20] del Dlgs. n. 75/2017”, è stato chiesto se, nel caso di stabilizzazioni ai sensi del comma 1 dell’art. 22 [rectius art. 20] del Dlgs. n. 75/2017, è consentito derogare al vincolo dell’adeguato accesso dall’esterno, limitatamente all’importo del contributo gravante sul bilancio regionale ai sensi del comma 4 del medesimo art. 22 [rectius art. 20].

La Sezione di controllo, effettuata una ricognizione del contesto normativo nazionale e regionale, anche alla luce dei precedenti della Corte Costituzionale e del Giudice amministrativo, ha evidenziato che la norma sulla quale è stato chiesto il parere – ossia, l’art. 22, comma 3 della Lr. n. 1/2019, recante disposizioni in ordine al requisito della lett. b) dell’art. 20, comma 1, del Dlgs. n. 75/2017 – nel suo testo vigente consente agli Enti Locali del territorio regionale di avvalersi delle speciali procedure di assunzione in via diretta delle categorie dei lavoratori a tempo determinato, a suo tempo reclutati in base alle norme regionali citate dal testo normativo, potendo fare affidamento sulle speciali risorse aggiuntive specificamente individuate dal Legislatore regionale (art. 26 della Lr. n. 8/2018). E’ ascrivibile all’esclusiva discrezionalità dell’Ente fare ricorso o meno alla procedura in questione, in quanto costituisce atto di amministrazione attiva – concernente la gestione del personale – l’individuazione della sussistenza di tutti i requisiti previsti dal citato art. 20, comma 1, lett. a), b) e c), in capo ai lavoratori da stabilizzare.


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