Esenzioni e Canone unico

Tar Perugia, Sentenza n. 562 del 23 luglio 2024

Un Comando dei Carabinieri ha una concessione per occupare suolo pubblico in modo permanente per gestire Impianti di telecomunicazione. Questa concessione, rilasciata dal Comune, dura 19 anni e prevede un Canone annuo iniziale di Euro 13.000, aggiornato regolarmente e pagato dalla Prefettura.

La Prefettura ha chiesto al Comune l’esenzione dal Canone, citando l’art. 1 comma 833, della Legge n. 160/2019, che prevede l’esenzione per le occupazioni effettuate da organi dello Stato. Tuttavia, il Comune ha negato l’esenzione, affermando che la norma agevolativa si applica solo per finalità specifiche come assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, attività non pertinenti alle funzioni dei Carabinieri. L’art. 1, comma 833, della suddetta Legge unifica sotto il nome di “Canone unico patrimoniale” diverse imposizioni, tra cui Tosap e Cosap, e specifica che sono esenti dal Canone le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e loro Consorzi, Enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, Enti pubblici di cui all’art. 73, comma 1, lett. c), del Tuir (Dpr. n. 917/1986) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.

L’interpretazione letterale di questa disposizione stabilisce 2 condizioni per l’esenzione dal canone: una soggettiva e una oggettiva. Da un lato, sono esentati Enti come Stato, Regioni, Enti Locali, Consorzi, Enti religiosi ed Enti pubblici e privati non commerciali soggetti all’Imposta sui redditi. Dall’altro, questi Enti devono svolgere attività specifiche come istruzione, ricerca, sanità, previdenza e assistenza. In altre parole, l’esonero non dipende solo dalla qualifica dei soggetti, ma richiede lo svolgimento di determinate attività, tra cui non rientra la Pubblica Sicurezza perseguita dai Carabinieri. Pertanto, il Comune ha correttamente negato l’esenzione dal pagamento alla Prefettura, basandosi su un’interpretazione letterale della normativa, che è rimasta invariata nonostante le modifiche legislative nel tempo.

I Giudici hanno sottolineato che le norme di esenzione, essendo norme di agevolazione “in senso stretto“, sono eccezioni alla regola generale dell’applicazione delle imposte e non possono essere applicate per analogia. Di conseguenza, il Comune ha agito correttamente escludendo la Prefettura dall’esenzione del pagamento del Canone, poiché non erano presenti i requisiti previsti dalla norma di agevolazione.

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