Esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di Enti pubblici: non costituisce esercizio di attività commerciale

Nella Sentenza n. 23494 del 18 novembre 2016 della Corte di Cassazione, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso verso la Sentenza che aveva riconosciuto il rimborso delle somme versate da una Asl a titolo di Irpeg per gli anni di imposta dal 1999 al 2002, in conseguenza dell’assoggettamento a reddito fondiario degli immobili strumentali all’esercizio dell’attività istituzionale dell’Ente.

La Suprema Corte rileva che, in tema d’Irpeg, l’art. 88, comma 2, lett. c), del Dpr. n. 917/86, dispone che l’esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di Enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine non costituisce esercizio di attività commerciale.

Quindi, il reddito fondiario degli immobili strumentali utilizzati in relazione a tali attività non subisce la trasformazione in reddito d’impresa ex art. 40, comma 1, del Dpr. n. 917/86, con la conseguenza che il reddito complessivo va determinato sommando i vari redditi, compresi quelli fondiari, come espressamente dispone l’art. 108 del Dpr. n. 917/86.

Più nel dettaglio, la Suprema Corte ricorda come le Asl siano soggette ad Irpeg (art. 87 del Tuir, attuale art. 73) e il reddito di impresa dalle stesse prodotto nello svolgimento della propria attività istituzionale sia esente (in realtà, escluso) da imposta (art. 88 del Tuir, attuale art. 74).

Inoltre, continuano ad essere imponibili i redditi diversi da quello di impresa (art. 108 del Tuir). Tale ultima disposizione esclude dalla rilevanza ai fini della determinazione del reddito complessivo imponibile solo i redditi espressamente dichiarati esenti. L’art. 40 del Tuir, a sua volta, prevede la non produttività di reddito fondiario degli immobili relativi ad imprese commerciali e di quelli che costituiscono beni strumentali per l’esercizio di arti e professioni, chiarendo che questi ultimi sono quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte, della professione o dell’impresa. Dunque, la norma suddetta considera non produttivi di reddito fondiario solo gli immobili strumentali all’esercizio di attività commerciali in quanto già tassati nel reddito di impresa.

Pertanto, essendo le Aziende sanitarie locali esenti da Irpeg (ora Ires) solo sotto il limitato profilo del reddito di impresa, gli immobili di proprietà delle stesse dovranno ritenersi produttivi di reddito fondiario (imponibile in assenza di diversa espressa previsione legislativa), così come reso palese dal disposto dell’art. 108 del Tuir, che espressamente contempla il reddito fondiario quale componente del reddito complessivo degli Enti commerciali (tra cui le aziende sanitarie locali).

Inoltre, facciamo presente che l’art. 5, comma 8, del Dlgs. n. 207/01, prevede che “alle Istituzioni riordinate in Aziende di servizi si applicano le disposizioni fiscali di cui all’art. 88, comma 2, del Dpr. n. 917/86, e delle disposizioni, anche amministrative, di attuazione” e, pertanto, reputiamo che quanto sopra esposto possa essere esteso anche alle Asp.