Nella Sentenza n. 197 del 6 settembre 2016 della Corte dei conti Calabria, la questione controversa attiene ad una ipotesi di danno erariale scaturente dall’illegittimo riconoscimento di un debito fuori bilancio. Infatti, la Procura, contesta ai componenti del Consiglio del Comune in questione, al Sindaco e al Responsabile dell’Ufficio “Tecnico”, di aver riconosciuto, con Delibera, un debito nei confronti di una ditta per un importo complessivo di Euro 10.000,00 oltre Iva, in carenza dei presupposti previsti dall’art. 194 del Dlgs. n. 267/00. Nello specifico, nel caso di specie, il riconoscimento avveniva senza i connotati essenziali minimi quali la certificazione di una prestazione resa in favore dell’Ente e la dimostrazione di un arricchimento per l’Ente.
Pertanto, la Sezione rileva che il Comune in questione si è accollato un debito in carenza dei presupposti normativi pagando alla ditta una somma che avrebbero dovuto pagare altri. Una spesa che non trova nessuna ragione di collegamento con gli interessi pubblici che invece avrebbero dovuto essere tutelati. Dunque, aver autorizzato l’accollo della relativa spesa costituisce una decisione poco avveduta e antigiuridica che ha, senza alcuna valida e logica motivazione, privato l’Ente di risorse economiche a fronte delle quali non risulta essere stata acquisita alcuna utilità. Nello specifico si legge nella Sentenza: “l’intero debito riconosciuto” è apparso “privo degli elementi essenziali in forza dei quali è possibile operare, mediante riconoscimento da parte del consiglio, la sanatoria”. Con la conseguenza che i debiti fuori bilancio (relativi all’acquisto di beni e/o servizi) non riconoscibili sarebbero dovuti restare “a carico dell’Amministratore o del dipendente che li ha ordinati”. Inoltre, la Sezione precisa che è inapplicabile l’esimente politica che esclude la responsabilità erariale degli Organi politici che, in buona fede, abbiamo approvato atti di competenza dell’apparato burocratico, perché, nel caso di specie, il riconoscimento del debito è proprio un atto “che rientra nella specifica competenza del Consiglio comunale”. Infine, la Sezione sottolinea che i Consiglieri hanno proceduto al riconoscimento nonostante fossero stati richiamati i pareri negativi del Segretario comunale e del Responsabile del Servizio “Finanziario”. Tale circostanza non consente di affermare che la loro condotta sia stata improntata alla buona fede richiesta. La fattispecie dell’esenzione pretende comunque che l’Organo incompetente abbia operato in perfetta buona fede.






