Esistenza di un unico centro decisionale: non basta lo stesso rappresentante legale per provarne l’esistenza

Consiglio di Stato, Sentenza n. 7074 del 19 agosto 2025

La controversia riguarda una Gara per la gestione di Nidi e Micronidi comunali, suddivisa in più lotti. Un Operatore, rimasto escluso dall’aggiudicazione di un lotto, ha impugnato l’esito, sostenendo che un’Impresa del Raggruppamento vincitore non avesse i requisiti professionali richiesti e che fosse stata resa una dichiarazione non corretta, denunciando anche possibili collegamenti tra Operatori che avevano vinto lotti diversi, la mancata previsione dei “criteri ambientali minimi” (“cam”) e l’assenza di impegno contabile nella determina a contrarre. I Giudici hanno respinto tutte le censure, chiarendo che il requisito di idoneità professionale (art. 100 del Dlgs. n. 36/2023) deve essere valutato in modo complessivo: non serve una perfetta coincidenza tra l’oggetto sociale e le prestazioni da svolgere, basta una pertinenza generale. I requisiti tecnico-professionali possono essere dimostrati dal Raggruppamento nel suo insieme, come previsto dal disciplinare e dalla normativa. Quanto al presunto collegamento tra Imprese, l’art. 95, comma 1, lett. d), del Dlgs. n. 36/2023, richiede indizi gravi e concordanti di accordi tra operatori.

Nel caso concreto non vi erano prove sufficienti. Non basta la presenza di Amministratori comuni o rapporti societari (art. 2359 del Cc.). I “cam” richiamati dall’appellante non erano applicabili, perché il Dm. 29 gennaio 2021 riguarda i “Servizi di pulizia e sanificazione”, non la gestione degli Asili, peraltro affidata ad altri soggetti. La censura sull’impegno contabile (art. 183 del Dlgs. n. 267/2000 – Tuel) è stata ritenuta irrilevante, in quanto avrebbe potuto riguardare solo l’aggiudicatario e non l’appellante.

In conclusione, l’appello è stato respinto e l’aggiudicazione confermata.

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