Il testo del quesito:
“Sulle fatture elettroniche che il Comune emette a privati, è obbligatoria la firma elettronica? Se non lo è, ci potete indicare i riferimenti esatti?”
La risposta dei ns. esperti.
La firma digitale non è obbligatoria solo sulle e-fatture “B2B” o “B2C”, mentre sulle Fepa è obbligatoria. In queste ultime la firma è obbligatoria, mentre nella fattura tra privati (“B2B” o “B2C”) è facoltativa, come disposto dall’art. 21 del Dpr. n. 633/1972.
Ricordiamo che sotto il profilo dell’autenticità il Legislatore fiscale ha dovuto recepire la Direttiva europea 2010/45/UE togliendo l’obbligo della firma digitale per la e-fattura, in quanto considerato ostativo alla diffusione del processo di digitalizzazione e prevedendo, conformemente alla fattura analogica, altre modalità per garantire l’autenticità e integrità del documento, quali “sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile” (art. 21, comma 3, Dpr. n. 633/1972).
Come specificato nell’Allegato “A” del Provvedimento 30 aprile 2018, contente le regole tecniche della e-fatture “B2B”, “Sdi” non rifiuta le fatture che non siano firmate, ma qualora il soggetto passivo abbia deciso di apporre una firma digitale, questa viene verificata e nel caso in cui il certificato sia scaduto o l’impronta non coerente con il documento controllato, la fattura viene scartata.
di Cesare Ciabatti






