Corte dei conti Emilia Romagna, Delibera n. 23 del 10 aprile 2024
Nel contesto del giudizio richiesto sull’andamento dei rischi da parte dell’Organo di revisione, la “verifica” prescritta esplicitamente dal principio contabile in tema di “Fondo contenzioso” implica “l’accertamento della conformità al ‘diritto’ della rappresentazione e del calcolo come precedentemente effettuato e verificato”. Tale adempimento è particolarmente vincolato all’obiettivo di determinare correttamente il risultato di gestione, fondamentale per mantenere l’equilibrio del bilancio, al fine di prevenire un “miglioramento fittizio del risultato di gestione che potrebbe comportare un indebito aumento della capacità di spesa dell’ente locale, violando così l’equilibrio strutturale del bilancio”. La necessità di certezza nella determinazione dei rischi è essenziale per valutare accuratamente la situazione di equilibrio o squilibrio dell’Ente, poiché nel caso in cui il risultato di gestione non sia sufficiente a coprire le quote vincolate, destinate e accantonate, l’Ente si trova in situazione di disavanzo di gestione ai sensi dell’art. 187 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel).


