Nella Sentenza n. 328 del 19 aprile 2021 del Cga Sicilia, i Giudici chiariscono che rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario la controversia avente ad oggetto i rapporti di dare-avere tra una Società e un Comune a seguito della risoluzione anticipata della concessione di pubblico servizio riguardante l’espletamento di un “Servizio idrico”, nel caso in cui necessiti valutare il valore patrimoniale di quanto richiesto dall’appellante come rimborso per gli investimenti posti in essere. Peraltro, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), del Cpa., la giurisdizione esclusiva comprende le controversie in materia di pubblici servizi (nella quale è ricompreso il “Servizio idrico”), escluse quelle concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla Pubblica Amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore. La disposizione è stata interpretata, anche per differenza con la previsione di giurisdizione esclusiva in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture di cui alla successiva lett. e), il cui oggetto è chiaramente limitato alla procedura di affidamento, come comprensiva delle controversie insorte anche in fase esecutiva. La giurisprudenza tradizionale formatasi sull’art. 5 della Legge n. 1034/1971, in tema di concessioni di beni o di servizi, riproposta, quanto ai servizi pubblici, con l’art. 133, comma 1, lett. c), del Cpa, è nel senso che la giurisdizione amministrativa riguardi tendenzialmente tutta la fase esecutiva del rapporto, ad eccezione soltanto delle controversie di contenuto meramente patrimoniale, senza alcuna implicazione sul contenuto della concessione.