Gli incarichi a contratto ex art. 110 del Tuel non danno diritto all’aspettativa

Il Dipartimento della Funzione pubblica, con il Parere Prot. Dfp-0025780-P-16/04/2021, ha chiarito che la diposizione prevista dal comma 5 dell’art. 110 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), secondo cui “…i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni sono collocati in aspettativa...”, non determina in capo al dipendente un diritto soggettivo a essere collocato in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato presso Enti Locali. Resta sempre in capo all’Amministrazione la possibilità di valutare l’impatto che la concessione dell’aspettativa in questione potrebbe comportare sull’organizzazione dell’Ente e sullo svolgimento delle funzioni istituzionali, soprattutto negli Enti di ridotte dimensioni organizzative.

La problematica oggetto di Parere rappresenta uno dei temi più controversi e dibattuti degli ultimi anni, ossia quello del riconoscimento in capo al dipendente di un vero e proprio diritto soggettivo e del corrispondente obbligo della P.A. a concedere l’aspettativa a fronte del conferimento di un incarico di cui all’art. 110 del Tuel o, al contrario di un mero interesse legittimo del dipendente all’aspettativa, la cui fruizione resta comunque subordinata alla previa valutazione delle esigenze organizzative che, ove ritenute prevalenti, potrebbe indurre la PA. a negarla o differirla.

Secondo la Funzione pubblica,la soluzione va ricercata in un’attenta lettura della norma in questione e delle finalità che essa si prefigge di conseguire, senza trascurare l’impatto che la concessione di tale aspettativa potrebbe comportare sull’organizzazione dell’Ente. La vigente formulazione del comma 5 dell’art. 110 del Tuel è frutto della modifica apportata dall’art. 11, comma 1, lett. b), del Dl. n. 90/2014. La norma in questione mira ad agevolare il ricorso negli Enti Locali agli incarichi a contratto attraverso il superamento della cessazione obbligata del rapporto di lavoro, prevista nella formulazione previgente, e del conseguente rischio dell’impossibilità della successiva riassunzione nell’Amministrazione di provenienza, garantendo quindi ai diretti interessati un quadro regolatorio certo.

La previsione di un istituto giuridico ad hoc, volto ad assicurare la compatibilità tra il rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso un Ente Locale e il contemporaneo svolgimento di un incarico conferito ai sensi della medesima disposizione non esclude tuttavia che l’Ente destinatario della richiesta di aspettativa possa valutare ponderatamente se, in relazione al fabbisogno di personale necessario per il perseguimento dei fini istituzionali, sussistano le condizioni per il suo accoglimento (in tal senso, Corte dei conti, Sezione Lombardia, Deliberazione n. 232/2018). Una diversa chiave di lettura della locuzione utilizzata dal Legislatore (“… sono collocati in aspettativa…”) – secondo cui in questi casi l’Amministrazione di appartenenza potrebbe limitarsi solo a prendere atto della volontà del dipendente interessato di fruire dell’aspettativa – non appare condivisibile. La ratio della norma – puntualizza il Parere – è da ricercare nella volontà di definire in modo univoco la disciplina applicabile a valle dell’instaurazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 110, e non nel configurare a monte un diritto del dipendente ad ottenere l’aspettativa de qua.

Peraltro, in un’ottica di sistema, non può essere trascurato l’impatto che la concessione obbligata dell’aspettativa prevista dal comma 5 dell’art. 110 potrebbe comportare sull’organizzazione dell’Ente e sullo svolgimento delle funzioni istituzionali, soprattutto negli Enti di ridotte dimensioni organizzative.

Dunque, in assenza di previsioni espresse sull’obbligatorietà della concessione dell’aspettativa in questione, il Dipartimento della Fp ritiene che, nel dare applicazione alla disposizione del Tuel, agli Enti non sia preclusa la verifica in concreto della ricorrenza di esigenze organizzative opportunamente motivate che determinano l’impossibilità di un suo accoglimento nell’ottica del perseguimento dell’interesse istituzionale e del buon funzionamento dell’Amministrazione.

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