Ici: esenzione abitazione principale

Nella Sentenza n. 365 del 9 dicembre 2020 della Ctr Molise, i Giudici molisani osservano che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Dl. n. 93/2008, che rinvia all’art. 8 del Dlgs. n. 504/1992, il riconoscimento dell’abitazione principale implica il requisito della dimora abituale che si identifica, salvo prova contraria, con quella di residenza anagrafica.

Nel caso di specie, emerge che nessuno dei 2 contribuenti era in possesso, nell’anno di riferimento, della residenza anagrafica nell’immobile soggetto a tassazione, né risulta essere stata dichiarata e documentata al Comune l’esistenza fra i 2 di un rapporto di concessione in uso gratuito delle reciproche abitazioni. Né è possibile sostenere che la riduzione di imposta (o il suo azzeramento) possa avvenire in assenza di una specifica dichiarazione da parte del contribuente. Infatti, come chiaramente indicato anche nel Dm. 12 maggio 2009, la dichiarazione è comunque necessaria quando il contribuente non abbia seguito le modalità indicate dal Regolamento comunale per il riconoscimento di agevolazioni. Nella fattispecie in esame, non risultano soddisfatti i requisiti indicati dal Regolamento Ici del Comune in questione per cui l’omessa dichiarazione di concessione in uso gratuito non consente di fruire dell’agevolazione.

Quindi, in sostanza, nel caso in cui il Comune abbia stabilito con apposito Regolamento il diritto a fruire di aliquota agevolata, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per il godimento dell’agevolazione, dovendo porre il Comune nella condizione di valutare la sussistenza dei presupposti per l’agevolazione.