Nella Sentenza n. 19343 del 18 luglio 2019 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità si sono pronunciati in merito al termine di decadenza per la notifica dell’avviso di accertamento. In proposito, l’art. 59, comma 1, lett. I), del Dlgs. n. 446/1997, stabilisce che, in materia di Ici, i Comuni possono con Regolamento determinare un termine di decadenza, comunque non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l’imposizione, entro il quale deve essere notificato al contribuente l’avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell’Imposta o maggiore Imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi. Secondo la Suprema Corte, si tratta di una norma che non ha previsto una proroga in genere dei termini di scadenza ma che ha facoltizzato i Comuni a stabilire con Regolamento termini più lunghi di quello triennale previsto in via generale dall’art. 11 del Dlgs. n. 504/1992, purché contenuti entro il limite massimo del quinquennio.




