Nella Sentenza n. 21229 del 13 settembre 2017 della Corte di Cassazione, un Comune notificava un avviso di accertamento per Ici relativo a 2 immobili, iscritti in Catasto in Categoria “D/7”. La Suprema Corte rileva che, in tema di Ici, l’art. 1 del Dlgs. n. 504/92 individua il presupposto dell’Imposta nel fatto al cui verificarsi sorge l’obbligo del pagamento del Tributo, ovvero che “presupposto dell’Imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa”. La definizione giuridica del soggetto passivo d’imposta è contenuta invece nel successivo art. 3, secondo cui è tale “il proprietario di immobile… ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie”. La lettura combinata di queste disposizioni porta a ritenere che, avendo dato la legge esclusiva rilevanza, nell’indicare chi sia soggetto al Tributo, alla titolarità di un diritto di natura reale, il significato da attribuire al termine “possesso”, utilizzato ai fini della definizione del presupposto di imposta, non può essere fatto coincidere con la situazione di mera disponibilità del bene, rinvenibile anche nei confronti di chi sia titolare di un diritto personale di godimento, ma si sostanzi soltanto nei confronti di situazioni giuridiche soggettive aventi carattere reale. Possessore, in tale contesto normativo, è pertanto il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile. L’art. 7 del Dlgs. citato prevede alcune esenzioni con riferimento ai fabbricati classificati o classificabili nelle Categorie catastali da “E/1” ad “E/9”, e tra questi sono espressamente contemplate le Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei. Nel caso di specie, gli immobili oggetto di Tributo sono iscritti in Catasto in Categoria “D/7”, con la conseguenza che non possono godere della esenzione prevista dalla norma, oltre al fatto che, consistendo in fabbricati adibiti a spogliatoio del personale dipendente ed a luogo di sorveglianza e custodia per l’addetto al comando del passaggio a livello, non possono rientrare nella Categorie da “E/1” ad “E/9” riferite espressamente alle “Stazioni”. Infine, i Giudici precisano che, in tema di Ici, ai fini del trattamento esonerativo, rileva l’oggettiva classificazione catastale dell’immobile, con la conseguenza che i fabbricati in Categoria “D/7” non possono usufruire dell’esenzione. Qualora l’immobile sia iscritto in una Categoria catastale non corretta, è onere del contribuente che pretenda l’esenzione impugnare l’atto di classamento.



