Ici: l’edificabilità di un’area è desunta dal Piano regolatore generale adottato

Nella Sentenza n. 18991 del 16 luglio 2019 della Corte di Cassazione, i Giudici di legittimità chiariscono che, in tema di Ici, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 11-quaterdecies, comma 16, del Dl. n. 203/2005, convertito con modificazioni dalla Legge n. 248/2005, e dell’art. 36, comma 2, del Dl. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla Legge n. 248/2006, che hanno fornito l’interpretazione autentica dell’art. 2, comma 1, lett. b), del Dlgs. n. 504/1992, l’edificabilità di un’area, per l’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel Piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici, tenuto altresì conto che il detto art. 2, comma 1, del Dlgs. n. 504/1992, prevedendo che un terreno sia considerato edificatorio anche ove esistano possibilità effettive di costruzione, delinea ai fini fiscali una nozione di “area edificabile” ampia ed ispirata alla mera potenzialità edificatoria.