Imposta di bollo: assolvimento fin dall’origine sulle domande di partecipazione a gare “aperte”

Con la Risposta n. 347 del 17 maggio 2021, l’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema dell’Imposta di bollo sulle gare di appalto riconfermandone, come nell’ormai nota Risoluzione n. 96/E del 2013, l’assolvimento fin dall’origine sulla documentazione necessaria, lasciando a parere di scrive ancora perplessità e difficoltà nella gestione del Tributo in tali procedure.

Più nel dettaglio, l’Ente pubblico istante chiede chiarimenti in merito all’applicazione dell’Imposta di bollo per le seguenti fattispecie:

– domanda di partecipazione a gare con procedere “aperte”;

– contratto di appalto (stipulato mediante scrittura privata);

– ordine diretto di acquisto (anch’esso mediante scrittura privata) stipulato in adesione a convenzioni Consip (acquisto buoni pasto, noleggio fotocopiatrici).

Per quanto riguarda la domanda di partecipazione a gare “aperte”, l’Agenzia delle Entrate richiama l’art. 3, comma 1, Tariffa, Parte I, Allegato “A”, Dpr. n. 642/1972, che prevede l’applicazione dell’Imposta fin dall’origine nella misura di Euro 16,00 per ogni foglio per le “(…) …Istanze, (…) diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali dell’Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, (…), tendenti ad ottenere l’emanazione di un Provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili”,

Considerato il testo dell’articolo l’Agenzia conferma che l’adesione alla procedura di gara cosiddetta “aperte”, che necessita di una formale domanda di partecipazione da parte dell’operatore economico invitato deve essere assoggettata ai sensi dell’art. 3 della Tariffa.

Relativamente al contratto di appalto e all’ordine diretto, si rientra invece nell’ambito applicativo degli artt. 2 e 24 della Tariffa, Allegato “A” rispettivamente Parte I e Parte II, del Dpr. n. 642/1972.

L’art. 2 dispone l’applicazione fin dall’origine nella misura di Euro 16,00 per ogni foglio per le “Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, (…)”, mentre l’art. 24 dispone il caso d’uso per gli “Atti e documenti di cui all’art. 2 redatti sotto forma di corrispondenza o di dispacci telegrafici (…)”.

L’Agenzia sottolinea che può anche venir meno il caso d’uso in quanto la nota a margine a detto art. 24 precisa tuttavia che “l’Imposta è dovuta sin dall’origine se per gli atti e documenti è richiesta dal C.c. a pena di nullità la forma scritta…”. Detta nota va intesa nel senso che non è sufficiente che un atto o documento sia redatto sotto forma di corrispondenza per essere sottoposto al pagamento dell’Imposta bollo solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 24.

In tale senso, occorre esaminare se i contratti di appalto e gli ordini diretti debbano essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta.

Al riguardo, il “Codice dei Contratti pubblici”, all’art. 3, lett. ii), individua gli “appalti pubblici” come “(…) i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi”. La lett. mm) definisce invece cosa deve intendersi per “scritto” o per “iscritto”, vale a dire “un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato, comprese le informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici”.

Premesso quanto sopra, l’art. 32, comma 14, del “Codice dei Contratti pubblici” chiarisce ogni dubbio stabilendo che “il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della Stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata (…) ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a Euro 40.000 mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”.

Per le considerazioni sopra riportate, l’Agenzia conclude, conformemente anche a quanto già affermato nella Risoluzione n. 96/E del 13 dicembre 2013, ritenendo che i contratti di appalto e ordini diretti sono soggetti al Tributo fin dall’origine in forza dell’art. 2 della Tariffa [Euro 16,00 per ogni foglio, foglio composto da 4 pagine/facciate].