Con la Risoluzione n. 34/E del 16 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti alla Direzione del Ministero istante ai fini dell’applicazione dell’Imposta di bollo sulla certificazione di avvenuta registrazione delle opere protette nel Registro pubblico generale (“Rpg”) di cui all’art. 103, della Legge sul “diritto d’autore” n. 633/41.
La registrazione assolve ad una funzione di mera “pubblicità-notizia” sulla paternità dell’opera e della sua pubblicazione.
L’art. 31 del Rd. n. 1369/42, prevede che gli interessati alla registrazione di un’opera nel “Rpg” devono presentare un esemplare dell’opera, accompagnato da 2 dichiarazioni firmate
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