Imposta di bollo: soggette fin dall’origine le fatture emesse ad Associazioni sportive riconosciute dal Coni

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’Istanza di Interpello 20 febbraio 2020, n. 67, ha fornito chiarimenti in merito all’Imposta di bollo sulle fatture emesse nei confronti delle Associazioni dilettantistiche riconosciute dal Coni.

L’Agenzia, in risposta al soggetto istante, ha richiamato l’art. 1, comma 646, della “Legge di bilancio 2019”, il quale ha esteso l’esenzione dell’Imposta di bollo, di cui già beneficiavano le Federazioni sportive e gli Enti di promozione sportiva, anche alle Associazioni e alle Società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro purché riconosciute dal Coni.

Al riguardo infatti, l’art. 27-bis della Tabella, Allegato “B”, del Dpr. n. 642/1972, come modificato dall’art. 1, comma 646, della “Legge di bilancio 2019”, prevede l’esenzione per gli “atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti (…) dalle Federazioni sportive, dagli Enti di promozione sportiva e dalle Associazioni e Società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciuti dal Coni”.

L’interpretazione letterale della norma “ha portato” l’Agenzia delle Entrate ad escludere le fatture dall’esenzione da Imposta di bollo, in quanto non rientranti appunto tra gli “atti, documenti, (…), Certificazioni, (…) richiesti (…) dalle Associazioni (…) sportive dilettantistiche” di cui al citato art. 27-bis.

Le fatture, ricordiamo, come regola generale, rientrano nel campo applicativo dell’art. 13, n. 1, della Tariffa, Allegato “A”, Parte I, annessa al Dpr. n. 642/1972, il quale prevede l’applicazione dell’Imposta di bollo nella misura di Euro 2,00 per ogni esemplare per le “fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti (…) a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”.

Inoltre, in forza di quanto disposto dalla Nota 2 posta in calce all’art. 13 sopracitato, “l’Imposta non è dovuta: a) quando la somma non supera Euro 77,47 ….”.

Atteso quanto sopra, l’Agenzia ha ritenuto che l’esenzione da Imposta di bollo prevista dal citato art. 27-bis della Tabella non possa trovare applicazione con riferimento alle fatture rilasciate dall’istante nei confronti dell’Associazione sportiva dilettantistica riconosciuta dal Coni.

Da tale Risposta ad Interpello si evince che anche in tale fattispecie vale il Principio dell’elenco tassativoai fini dell’esenzione da Imposta di bollo, ovvero un documento o ad esempio un Ente può beneficiare dell’esenzione se e solo se espressamente citato dal testo della norma [stesso principio vale per l’art. 16 della Tabella – scambio di atti e documenti tra P.A.]. A conferma di tale principio furono escluse in passato dall’esenzione anche le fatture emesse nei confronti delle Onlus.

A parere di scrive, l’art. 27-bis ha una portata molto più ampia rispetto a quella delineata dall’Agenzia e quindi dovrebbero essere ricomprese anche le fatture ad Associazioni sportive tra gli atti e documenti esenti.