Imposta di soggiorno: esclusione delle spese di marketing territoriale finanziate con il gettito del Tributo

Nella Delibera n. 228 del 17 dicembre 2014 della Corte dei conti Emilia Romagna, un Comune ha chiesto se le spese di promozione del territorio, rientranti nella categoria delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, finanziate mediante entrate a destinazione vincolata derivanti dall’Imposta di soggiorno, possano essere escluse dal calcolo di cui all’art. 6, comma 8, del Dl. n. 78/10 (“Riduzione dei costi degli apparati amministrativi”).

La Sezione ha statuito che il novero delle spese effettuabili mediante l’Imposta di soggiorno, come si evince dall’art. 4, del Dl. n. 23/11, ricomprende un ampio ventaglio di interventi, che vanno ben oltre quelli oggetto del vincolo introdotto dall’art. 6, comma 8, del Dl. n. 78/10. L’art. 4, infatti, fariferimento a “interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali”. Pertanto il Legislatore ha individuato quale possibile oggetto di spesa, qualsiasi intervento in materia di turismo.

Ne consegue che gli Enti Locali impossibilitati a impiegare i proventi dell’Imposta di soggiorno per le voci indicate dall’art. 6, comma 8, hanno comunque la possibilità di operare altri interventi in materia di turismo.