Tar Campania, Sentenza n. 5957 del 22 agosto 2025
La controversia riguarda una Gara bandita da un’Azienda sanitaria per l’affidamento del “Servizio di logistica” nei magazzini farmaceutici ed economali. Un Operatore ha impugnato il Bando, sostenendo che il costo della manodopera, indicato nei documenti di gara, fosse sottostimato e rendesse impossibile presentare un’offerta sostenibile.
Il Tar ha dichiarato il ricorso inammissibile. I Giudici hanno ricordato che possono essere contestate subito solo le clausole del Bando immediatamente escludenti, cioè quelle che rendono di fatto impossibile la partecipazione (ad esempio, requisiti irrealizzabili, oneri sproporzionati, formule errate o mancanza di dati essenziali).
Nel caso concreto, questa condizione non ricorreva: alla procedura hanno partecipato più Operatori, compreso lo stesso ricorrente, che ha comunque presentato un’offerta. La clausola sul costo della manodopera non impediva quindi la partecipazione e poteva essere eventualmente contestata solo in presenza di un atto realmente lesivo, come un’esclusione dalla gara.
In conclusione, i Giudici chiariscono che un Bando può essere impugnato subito solo se contiene clausole immediatamente escludenti. Poiché nel caso esaminato ciò non si è verificato, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.




