Imu: abitazione principale

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 16786 del 17 giugno 2024

Nel caso in oggetto, la controversia riguarda un avviso di accertamento emesso da un Comune, che richiede ad un soggetto il pagamento dell’Imu 2011 per un immobile dichiarato come abitazione principale. La questione principale è se l’esenzione per la prima casa, prevista dall’art. 13, comma 23, del Dl. n. 201/2011, si applichi nel caso in cui i coniugi risiedano in Comuni diversi. La Commissione tributaria provinciale ha rigettato il ricorso della contribuente.

La Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione, affermando che l’esenzione per l’abitazione principale richiede che il possessore e il suo nucleo familiare risiedano stabilmente nello stesso immobile. Nel caso specifico, l’esenzione è stata negata poiché il coniuge della ricorrente risiede e dimora abitualmente in un altro Comune.

La Suprema Corte osserva che la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del quarto periodo del comma 2 dell’art. 13 del Dl. n. 201/2011, nella parte in cui stabilisce che, “per ‘abitazione principale’ si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché «Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”. A seguito di questa Pronuncia, è stato chiarito che la nozione di “abitazione principale” non richiede la dimora abituale e la residenza anagrafica del nucleo familiare del possessore.

Pertanto, il beneficio dell’esenzione spetta al possessore dell’immobile in cui dimora abitualmente e risiede anagraficamente, anche se il coniuge risiede in un altro Comune. Questo supera il precedente orientamento che richiedeva l’unicità dell’immobile e la stabile dimora del possessore e del suo nucleo familiare, escludendo la possibilità di considerare due abitazioni principali per ciascun coniuge, sia nello stesso Comune che in Comuni diversi.

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