Incarichi: Anac conferma incompatibilità tra Presidente di Finanziaria regionale e Consigliere di Unione di Comuni

Con la Delibera n. 115 del 1° aprile 2026, Anac è tornata a pronunciarsi sul tema delle incompatibilità tra incarichi, chiarendo che non è cumulabile la carica di Presidente di una Finanziaria regionale con quella di componente del Consiglio di un’Unione di Comuni

Con la Delibera n. 115 del 1° aprile 2026, Anac è tornata a pronunciarsi sul tema delle incompatibilità tra incarichi, chiarendo che non è cumulabile la carica di Presidente di una Finanziaria regionale con quella di componente del Consiglio di un’Unione di Comuni.

Il Principio: incompatibilità ex art. 13 del Dlgs. n. 39/2013

L’Autorità ha ribadito che, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b), del Dlgs. n. 39/2013:

  • sussiste incompatibilità quando il Presidente di un Ente di diritto privato in controllo pubblico regionale
  • assume una carica elettiva in un Ente Locale, quale componente del Consiglio di un’Unione di Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti nella stessa Regione.

La fattispecie rientra tra le ipotesi in cui l’incarico amministrativo con funzioni gestionali è incompatibile con ruoli di natura politica territoriale.

Il caso esaminato da Anac

Il Provvedimento riguarda una Regione del Centro-Sud Italia e trae origine da una verifica dell’Autorità, che ha rilevato una presunta situazione di incompatibilità tra:

  • l’incarico di Presidente di una Finanziaria regionale;
  • la carica di componente del Consiglio di un’Unione di Comuni, assunta in qualità di Sindaco.

A seguito dell’avvio del procedimento da parte di Anac, l’interessato ha comunicato le dimissioni dall’incarico presso l’Unione dei Comuni, facendo venir meno la situazione di incompatibilità.

Incompatibilità vs inconferibilità

Nel chiarire il quadro normativo, Anac ricorda che:

  • le incompatibilità sono situazioni che possono insorgere durante lo svolgimento degli incarichi e richiedono una scelta tra le cariche;
  • le inconferibilità invece operano a monte, impedendo il conferimento dell’incarico.

Nel caso in esame, la rimozione della causa di incompatibilità è avvenuta mediante la rinuncia alla carica presso l’Unione.

Nessun effetto sulle cariche politiche

Un passaggio rilevante della Delibera riguarda i limiti applicativi della normativa:

  • il Dlgs. n. 39/2013 tutela l’indipendenza degli incarichi amministrativi;
  • non produce effetti decadenziali sulle cariche politiche, che restano disciplinate da altre disposizioni.

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