Nella Delibera n. 425 del 6 dicembre 2019 della Corte dei conti Lombardia, un Sindaco ha chiesto:
1) se sia possibile conferire incarichi negli Organi di governo degli Enti e Società controllate da Pubbliche Amministrazioni, con corresponsione del relativo compenso, a coloro già titolari di pensione e collocati in quiescenza;
2) con riguardo ai lavoratori autonomi, cui la norma non dovrebbe applicarsi in quanto fa espresso riferimento solo ai soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, se sia possibile conferire l’incarico con possibilità di percepimento dell’indennità di carica, anche se il soggetto è in pensione e collocato in quiescenza;
3) con riferimento a tali lavoratori autonomi, se in tale categoria possono rientrare i Segretari comunali.
Per quanto riguarda il primo quesito, la Sezione ha chiarito che non è possibile conferire incarichi negli Organi di governo degli Enti e Società controllate da Pubbliche Amministrazioni, con corresponsione del relativo compenso, a coloro che siano già titolari di pensione e collocati in quiescenza. E’ ammesso esclusivamente, senza proroghe o rinnovi, il conferimento a titolo gratuito per un anno, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 9, del Dl. n. 95/2012.
Nella predetta norma, per rispondere al secondo quesito, la Sezione rileva che il termine “lavoratori” (in luogo di quello di “dipendenti”) va interpretato nel senso di ricomprendere tutti i lavoratori, sia dipendenti che autonomi, a prescindere dall’attività lavorativa svolta prima di essere collocati in quiescenza, in coerenza peraltro con la ratio della disposizione di conseguire risparmi di spesa.
Infine, per rispondere all’ultimo quesito, la Sezione ha evidenziato che, in base alla norma in discorso, avente carattere generale, ai Segretari comunali in quiescenza non possono essere conferiti incarichi dirigenziali e direttivi remunerati, essendo anch’essi riconducibili nella categoria dei “lavoratori” previsti dalla stessa disposizione citata.




