Corte dei conti Lombardia, Delibera n. 355 del 3 novembre 2025
Un Comune ha chiesto di chiarire come debbano essere registrati in bilancio gli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 45 del Dlgs. n. 36/2023 nelle ipotesi di concessione, domandando se fosse possibile imputare la spesa in modo graduale sugli esercizi di esigibilità, anziché registrare l’intero impegno nell’anno in corso. La questione nasce dal dubbio interpretativo se, per le concessioni di lunga durata, sia possibile un diverso trattamento contabile rispetto a quello previsto per gli appalti.
La Sezione ha chiarito che non è consentita una contabilizzazione differenziata. Il sistema di registrazione degli incentivi tecnici è infatti unico e si applica a tutte le procedure di affidamento, sia di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dal fatto che si tratti di appalti o concessioni. Tale Principio discende dal combinato disposto dell’art. 45 del Dlgs. n. 36/2023 e del paragrafo 5.2 dell’Allegato 4/2 al Dlgs. n. 118/2011, come modificato dal Dm. 10 ottobre 2024. Secondo il Principio contabile aggiornato, l’impegno della spesa per incentivi tecnici deve essere registrato a carico degli stanziamenti relativi ai lavori, servizi e forniture cui si riferisce, con imputazione all’esercizio in corso di gestione, subito dopo la sottoscrizione della Contrattazione integrativa. Contestualmente deve essere emesso il mandato di pagamento a favore del bilancio dell’Ente e accertata l’entrata di pari importo nella Tipologia “Rimborsi e altre entrate correnti”, evitando così la duplicazione della spesa. Successivamente, in base al Principio della competenza finanziaria potenziata, l’impegno della spesa per incentivi tecnici deve essere imputato all’esercizio in cui l’obbligazione verso i dipendenti diventa esigibile, a valere sugli stanziamenti del Titolo I della spesa (personale).
La Sezione ha ribadito che questa doppia contabilizzazione, prima sul bilancio dei lavori o servizi, poi sul “Fondo per il personale”, è obbligatoria e rappresenta un meccanismo omogeneo e coerente con i Principi di contabilità pubblica armonizzata. Non è quindi possibile differire o frazionare l’impegno in più esercizi in base alla durata della concessione, poiché la normativa non prevede eccezioni per tipologia contrattuale.
In sintesi, la Sezione ha affermato che gli incentivi per le funzioni tecniche devono essere contabilizzati in modo uniforme, secondo la procedura descritta nel Principio contabile allegato al Dlgs. n. 118/2011, e che non è ammesso un trattamento differenziato per le concessioni. Tale interpretazione garantisce uniformità, trasparenza, e correttezza contabile, nella gestione delle risorse destinate al personale tecnico coinvolto nelle procedure di affidamento.




