Informativa Antimafia: limiti alla Partecipazione procedimentale

Nella Sentenza n. 2854 del 6 maggio 2020 del Consiglio di Stato, i Giudici affermano che il procedimento finalizzato all’emissione dell’Informazione Antimafia conosce una interlocuzione solo eventuale, prevista dall’art. 93, comma 7, del Dlgs. n. 159/2011, secondo cui il Prefetto competente al rilascio dell’informazione, qualora lo ritenga utile, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, invita in sede di audizione personale i soggetti interessati a produrre, anche allegando elementi documentali, ogni informazione utile. Peraltro, i Giudici chiariscono che l’audizione del soggetto interessato e l’invito a fornire informazioni o documenti presuppongono una valutazione discrezionale dell’autorità preposta alla tutela della sicurezza pubblica in ordine all’utilità di detto contraddittorio procedimentale in seno ad un procedimento informato da speditezza, riservatezza ed urgenza, per evidenti ragioni di ordine pubblico, e finalizzato, per espressa previsione legislativa (art. 84, comma 3, del Dlgs. n. 159/2011), a prevenire eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o delle imprese.